Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2022, n. 43077
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE RITIS CLAUDIO nato a SANTA MARIA IMBARO il 04/12/1947 PANCELLA ASSUNTA nato a LANCIANO il 06/01/1952 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M B;udito il Pubblico Ministefó, in persona del Sostituto Procuratore G P che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Gli imputati D R C e P A hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella del Tribunale di Lanciano con cui erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato [capo b) della rubrica], in esso assorbito il reato di danneggiamento di cui al capo a) della rubrica. Ai predetti era contestato di essersi impossessati di numerose cose presenti in un immobile sito in Lanciano, di proprietà di D D M, il quale lo aveva acquistato all'asta in seguito a procedura di pignoramento. Nei giudizi di merito gli imputati contestavano il titolo di proprietà in capo alla persona offesa, deducendo la conseguente insussistenza del reato di furto: in base ad un accordo sottostante, l'Avv. Di D, patrocinante dei ricorrenti nella procedura esecutiva immobiliare, si era impegnato a trasferire la proprietà dell'immobile agli imputati dopo la sua aggiudicazione;inoltre l'aggiudicazione doveva considerarsi nulla in virtù della previsione di cui all'art. 1261, comma 1, cod. civ. La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha escluso che la prospettazione difensiva fosse fondata. 2. A motivi di ricorso gli imputati lamentano: I) Erronea applicazione dell'art. 2 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1261 cod. civ., 579 cod. proc. civ. e 1418 cod. civ.;nullità dell'aggiudicazione all'asta dell'immobile di proprietà di P A;difetto di requisito dell'altruità delle cose oggetto di furto. II) Violazione dell'art. 579 cod. proc. civ. e conseguente nullità dell'aggiudicazione dell'immobile ex art. 1418 cod. civ. Il P.G. presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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