Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/10/2009, n. 21749
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In tema di IRAP, l'art. 3, comma 2-quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 (introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell'includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell'imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), la quale è stata invece fornita dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente Aggiunto -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi 4763/2008 e 15070/2008 proposti da:
COSTABILE BUS S.R.L. (01791610783), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell'avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato FALCONE GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro - tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 122/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 15/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. D'ALESSANDRO PAOLO;
udito l'Avvocato FALCONE Giuseppe;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto dei due ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Costabile Bus s.r.l. ha proposto un primo ricorso per cassazione, notificato il 29/1/08, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso della società contro una cartella di pagamento emessa per il saldo IRAP dell'anno di imposta 1998.
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso non è stato depositato e la Costabile Bus s.r.l. ne ha proposto altro, identico al primo, notificato il 19/2/08. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso identico al precedente.
I ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite sulla questione di particolare importanza relativa alla tassabilità ai fini IRAP dei contributi corrisposti per l'esercizio e per gli investimenti dei servizi di trasporto pubblico locale.
In data 24/8/09 l'Agenzia delle Entrate, nel procedimento n. 4763/08, ha notificato alla Costabile Bus s.r.l. atto di rinunzia ad ogni pretesa relativa ad IVA.
La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.- Il ricorso recante il numero di ruolo 4763/08 è improcedibile, in difetto di deposito, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.. 3.- Il ricorso recante il numero di ruolo 15070/08, ammissibile in quanto proposto nel termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione del primo ricorso (Cass. 16207/07), reca quattro motivi.
4.- Con il primo motivo la società ricorrente, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, censura la sentenza impugnata quanto all'affermazione, costituente autonoma ratio decidendi, secondo cui, trattandosi di cartella emessa sulla base della dichiarazione della società, questa, in caso di ritenuta erroneità della dichiarazione, avrebbe dovuto pagare in ogni caso l'imposta e successivamente chiederne il rimborso. 5.- Con il secondo motivo la società lamenta l'erroneità della decisione, quanto alla seconde ratio decidendo, sotto il profilo della violazione di legge, per avere ritenuto la natura interpretativa, con effetti retroattivi, della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, - che ha sostituito il D.L. n. 209 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, - così affermando la tassabilità ai fini IRAP
dei contributi regionali erogati a ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto, anche per gli anni di imposta anteriori al 2003.
6.- Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale della menzionata L. n.289 del 2002, art. 5, comma 3, per contrasto con i principi di
ragionevolezza, di affidamento e di irretroattività delle norme tributarie.
7.- Con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 che consente di escludere le sanzioni non penali previste da leggi tributarie, nel caso in cui la violazione sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. 8.- Il primo motivo, con il quale viene censurata la prima ratio deciderseli della sentenza, è fondato.
Dal principio della emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione, affermato da queste Sezioni Unite a composizione del precedente contrasto giurisprudenziale - nelle sentenze n. 15063/02 e 17394/02 e successivamente recepito nella costante giurisprudenza della Sezione tributaria, discende che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 ma anche in sede contenziosa per
opporsi alla pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (in questo senso Cass. 22021/06). Erroneamente, pertanto, il giudice tributario ha ritenuto