Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 01675
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Testo completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30372/2020R.G. proposto da: GRANATA DORINA, DELLA VALLE ANGIOLINA, GALLINA FEDORA, IZZI ANNA, GIORGIONE ANTONIO, PALOMBO FEDERICO e DI PALMA LORENZO, elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’avvocato L B L, che l i rappresenta e difendeunitamente agli avvocati DI GIANDOMENICO GIOVANNI e GIACOBONE ETTORE ALESSIO -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lirappresenta e difende ope legis. -controricorrenti- nonché da M C, D’ADDERIO DOMINGA, D’ADDERIO ANTONIA, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. VENERANDI GIORGIA, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. VENITTELLI LAURA -ricorrenti- contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che li rappresenta e difende ope legis . -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 291/2020depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Campobasso –dopo aver proceduto a riunire tre distinte cause fra una serie di proprietaridi terreni limitrofi al mare ed i Ministeri delle Finanze, dei Trasporti e della Navigazione, aventi ad oggetto aree di appartenenza contestata ed in esito ad una CTU – con una sentenza parziale accoglieva le domande di rivendica e riduzione in pristinoavanzate dai predetti Ministeri e , con quella definitiva, provvedeva a determinaregli indennizzi risarcitori. Le predett e sentenz e era no ritualmente impugnat e , con separati atti, da Aiolina Della Valle, F G, A I, A G (quale amministratore della s.a.s. Giorgione), D G, F P, L D P, Antonio D’Adderio e C M avanti la Corte d’Appello di Campobasso, la quale, con sentenza n. 291del 28 settembre 2020, rigettava o dichiarava inammissibili i gravami. I giudici di secondo grado, una volta ritenuta attendibile la linea di demarcazione del 19 marzo 1912 –non incisa dal catasto geometrico particellare del 1937 - 39 , che aveva indicato quelle zone come “Antico Demanio” – e ribadito che la suddetta intestazione non poteva considerarsi equipollente alla classificazione “Patrimonio disponibile dello Stato”, escludevano la sclassificazione dei fondi in parola, giacché la collocazione della nuova linea di delimitazione demaniale secondo le risultanze catastali, con decorrenza retroattiva, non avrebbe avuto pratica attuazione, vuoi per la mancata attivazione degli uffici competenti, vuoi per l’inerzia dei privati interessati, che non avevano sollecitato l’avvio del corrispondente procedimento amministrativo. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione, mediante distinti ricorsi, da una parte C M, in proprio e quale erede di Antonio D’Adderio, con le figlie Dominga D’Adderio ed Antonia D’Adderio (quali eredi di Antonio D’Adderio) e, dall’altra, D G, A G (quale legale rappresentante della s.a.s. G A e figli), A I, L D P, F P, FedoraGallina e A D V. Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con memoria del 19 marzo 2022, D G, A G (quale legale rappresentante della s.a.s. G A e figli), A I, L D P, F P, F G e A D V hanno sollecitato la riunione al suddetto procedimento di quelli contraddistinti dai numeri 12950/2021, 31397/2021, 27874/2020, 2344/2021, 19774/2021, 20600/2021 e 6551/2022, sul presupposto dell’identica questione di diritto trattata, nonché la discussione orale. La causa è stata pertanto rinviata dall’udienza pubblica del 27 maggio 2022 a quella del 15dicembre 2022, per consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi sulla medesima questione. Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi. In prossimità dell’udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art.378c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Il ricorso di D G, A G (quale legale rappresentante della s.a.s. G A e figli), A I, L D P, F P, F G e A D V si articola in due motivi e, tenuto conto della priorità cronologica, deve essere considerato quello principale, rispetto alricorso della Marinaro e delle D’Adderio, articolato su cinque motivi , che assume la veste di ricorso incidentale. 1.a) Infatti, il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso;quest'ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (Sez. 2, n. 448 del 14 gennaio 2020). 2) Il ricorso di D G, A G (quale legale rappresentante della s.a.s. G A e figli), A I, L D P, F P, F G e A D V si sviluppain due motivi, mentre il ricorso della Marinaro e delle D’Adderio è articolato su cinque motivie ricalca, invertendoli, i primi due motivi del ricorso principale.
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