Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22954
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di C P, nato a Casal di Principe il 14/10/1959 rappresentato ed assistito dall'avv. M B, di fiducia avverso la ordinanza n. 357/22 in data 16/09/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, A C, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/09/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di P C avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord in data 19/07/2022 con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. nei limiti della somma di euro 9.769,00, annullava il provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale "... non appare emergere indizio alcuno dagli esiti dell'attività investigativa espletata, i quali ... appaiono maggiormente indicativi di un sistema caratterizzato da confusione organizzativa ed operativa, nonché da omissioni di controlli verosimilmente anche colposi, in tale foriero senza dubbio di irregolarità amministrative anche rilevanti che hanno potuto condurre alla corresponsione ai lavoratori socialmente utili di emolumenti non dovuti, senza che però, proprio per la gestione molto approssimativa della complessiva situazione e della complessiva posizione dei lavoratori ... presso l'ente locale ..., ciò possa interpretarsi come univocamente indicativo con apprezzabile grado di probabilità di un doloso e preordinato intento fraudolento in danno dell'ente locale ovvero dell'INPS comune alla quasi totalità dei responsabili dei diversi settori del comune di Casal di Principe e alla quasi totalità dei lavoratori socialmente utili".
2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: motivazione illogica e contraddittoria per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari, e segnatamente: -la nota n. 11574/20 del Segretario generale dr.ssa T del 23/04/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 12069/20 del Segretario generale dr.ssa T del 01/05/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 20639/20 del Segretario generale dr.ssa T del 02/08/2020 indirizzata al Responsabile del Settore Personale, al Responsabile del Settore LL.PP., al Responsabile della Polizia Locale, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 26877/20 del Segretario generale dr.ssa T del 19/10/2020 indirizzata ai Responsabili di unità organizzativa, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, al Nucleo valutazione, al Collegio dei revisori dei conti. In realtà, nel Comune di Casal di Principe, la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino, eretto al fine di favorire i lavoratori socialmente utili ai quali era garantito un appannaggio gratuito ovvero un proprio ammortizzatore sociale di creazione locale ma di natura del tutto illecita. Quanto dedotto dal Tribunale del riesame omette di considerare come la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casa! di Principe costituisse le fondamenta di un'artata strategia per difendersi dalle eventuali obiezioni sollevate in occasione di indagini di ogni tipo, potendosi all'uopo richiamare quanto emerso dall'analisi delle chat scaricate
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15);
udita la relazione svolta dal consigliere A P;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, A C, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/09/2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di P C avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord in data 19/07/2022 con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. nei limiti della somma di euro 9.769,00, annullava il provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale "... non appare emergere indizio alcuno dagli esiti dell'attività investigativa espletata, i quali ... appaiono maggiormente indicativi di un sistema caratterizzato da confusione organizzativa ed operativa, nonché da omissioni di controlli verosimilmente anche colposi, in tale foriero senza dubbio di irregolarità amministrative anche rilevanti che hanno potuto condurre alla corresponsione ai lavoratori socialmente utili di emolumenti non dovuti, senza che però, proprio per la gestione molto approssimativa della complessiva situazione e della complessiva posizione dei lavoratori ... presso l'ente locale ..., ciò possa interpretarsi come univocamente indicativo con apprezzabile grado di probabilità di un doloso e preordinato intento fraudolento in danno dell'ente locale ovvero dell'INPS comune alla quasi totalità dei responsabili dei diversi settori del comune di Casal di Principe e alla quasi totalità dei lavoratori socialmente utili".
2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: motivazione illogica e contraddittoria per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari, e segnatamente: -la nota n. 11574/20 del Segretario generale dr.ssa T del 23/04/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 12069/20 del Segretario generale dr.ssa T del 01/05/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 20639/20 del Segretario generale dr.ssa T del 02/08/2020 indirizzata al Responsabile del Settore Personale, al Responsabile del Settore LL.PP., al Responsabile della Polizia Locale, al Sindaco e alla Giunta comunale;
-la nota n. 26877/20 del Segretario generale dr.ssa T del 19/10/2020 indirizzata ai Responsabili di unità organizzativa, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, al Nucleo valutazione, al Collegio dei revisori dei conti. In realtà, nel Comune di Casal di Principe, la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino, eretto al fine di favorire i lavoratori socialmente utili ai quali era garantito un appannaggio gratuito ovvero un proprio ammortizzatore sociale di creazione locale ma di natura del tutto illecita. Quanto dedotto dal Tribunale del riesame omette di considerare come la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casa! di Principe costituisse le fondamenta di un'artata strategia per difendersi dalle eventuali obiezioni sollevate in occasione di indagini di ogni tipo, potendosi all'uopo richiamare quanto emerso dall'analisi delle chat scaricate
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