Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 9954

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44 del 2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguardi solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale "petitum" sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile "ratione temporis" il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/04/2023, n. 9954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9954
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 9954/2023 Data pubblicazione 13/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO ANGELO SPIRITO Primo Presidente f.f. ARRICCHIMENTO FELICE MANNA Presidente di Sezione Ud.07/03/2023 C D S Consigliere GIACOMO M STALLA Consigliere MARGHERITA M LEONE Consigliere A G Consigliere L R Consigliere F T Consigliere E V Consigliere-Rel./Est. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10978/2022 R.G. proposto da: ROELLENBLEG RAINER RUDIGER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell'avvocato ELLIANA LUSTRI', rappresentato e difeso dall'avvocato M A;
-ricorrente-

contro

K B, in qualità di curatore fallimentare sul patrimonio di ROELLENBLEG RAINER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato L P, rappresentato e difeso dall'avvocato A P S;
-controricorrente- Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 9954/2023 nonchè

contro

Data pubblicazione 13/04/2023 VEZZOSI CARLA;
-intimata- avverso la sentenza n. 2029/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere E V;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Nel marzo 2009, C V convenne in giudizio il proprio coniuge, R R R, chiedendo che fosse condannato a trasferirle gli immobili (e, segnatamente, due edifici per civile abitazione e relativi parcheggi sotterranei) siti nel Comune di Velten (Repubblica Federale di Germania), ed iscritti nel registro fondiario della Pretura di Oranienburg per il distretto di Velten, che lo stesso coniuge le aveva promesso con atto pubblico del 16 aprile 2007. Il Roellenberg - sostenendo di essersi adoperato per adempiere all'obbligo di trasferimento dei beni immobili promessi alla moglie, ma di esserne stato ostacolato da turbative poste in essere da Kurt B al fine di impedire la relativa trascrizione nel registro fondiario - chiese ed ottenne di chiamare in giudizio il B. 1.1. - L'adito Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio, con sentenza n. 46 del 30 gennaio 2012, accolse in parte la domanda (respingendola quanto alla pretesa di restituzione dei frutti/risarcimento del danno) e condannò il Roellenberg a trasferire all'attrice gli immobili promessi, liberi da gravami. 2 di 18 Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarò la nullità della Numero di raccolta generale 9954/2023 domanda proposta dal Roelleberg contro il B, fissando un Data pubblicazione 13/04/2023 termine, ai sensi dell'art. 164, quinto comma, c.p.c., per provvedere alla relativa integrazione. 1.2. - Con successiva sentenza n. 1957 del 13 novembre 2015, il Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio, dato atto della specificazione dell'atto di chiamata in causa, dichiarò sussistente la giurisdizione italiana (per comunanza di causa ai sensi dell'art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001) e respinse le domande proposte dal R contro il B, concernenti: il “previo accertamento, anche in via incidentale, della non appartenenza dei beni immobili controversi alla massa fallimentare”;
“la sussistenza (non del proprio diritto di proprietà, bensì) del proprio diritto di disporre del diritto di aspettativa sulla proprietà dei beni in questione”;
“la sussistenza dell'autorizzazione a disporre della proprietà dei medesimi da parte della venditrice, Bautragergesellschaft Parkstadt Velten II GmbH”;
la condanna “ad interrompere ogni turbativa intrapresa al fine di impedire la trascrizione della proprietà della V e l'adempimento dei propri obblighi contrattuali scaturenti dall'atto notarile del 16.4.2007”;
la condanna “al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale”. A tal fine, il Tribunale rilevò che il B era stato convenuto in giudizio in proprio, mentre i comportamenti addebitatigli attenevano alla sua qualifica di curatore fallimentare e, quindi, non era soggetto passivo delle pretese del chiamante, riferibili invece alla procedura fallimentare. 2. – Contro tale decisione veniva interposto gravame sia dal R, in via principale, che dal B, in via incidentale;
la Corte di appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 20 ottobre 2021, accoglieva l'impugnazione incidentale e dichiarava il difetto 3 di 18 Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 9954/2023 di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della Data pubblicazione 13/04/2023 giurisdizione dell'autorità giudiziaria tedesca. 2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: a) non sussisteva il giudicato interno, eccepito dal R, sulla questione di giurisdizione, non avendo il B l'onere di impugnare o di proporre riserva di appello contro l'ordinanza, non decisoria, di integrazione della domanda svolta nei suoi confronti, siccome disposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 164, comma quinto, c.p.c.;
b) la questione sulla “appartenenza o meno alla massa fallimentare dei beni immobili di cui alla promessa di trasferimento … alla V e l'eventuale esistenza dei diritti vantati dal chiamante sui medesimi beni” portava a qualificare la controversia come lite “in materia di diritti reali immobiliari”, in relazione alla quale sussisteva, ai sensi dell'art. 22 Reg. CE n. 44/2001 e, peraltro, anche ai sensi dell'art. 5 della legge n. 218/1995, la giurisdizione esclusiva ed inderogabile dello Stato nel quale si trovano i beni e quindi dello Stato tedesco;
c) la giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato tedesco sussisteva anche in forza dell'art. 22, n. 3, Reg. CE n. 44/2001, che attribuisce la giurisdizione esclusiva dello Stato membro in cui sono tenuti i registri “in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri”, avendo il R “nella memoria integrativa autorizzata ex art. 164, quinto comma, c.p.c., … dedotto che l'accordo sul trasferimento della proprietà del 14.5.1998 sarebbe stata erroneamente iscritto nei registri immobiliari di Velten in suo favore anziché in favore della Giton, cessionaria del diritto di aspettativa sulla proprietà dei beni in questione in forza dell'accordo concluso con il R il 4.9.2000”;
d) la giurisdizione del giudice tedesco sussisteva anche in ragione del fatto che, essendosi aperta (con sentenza del 18.5.2001 della Pretura di Monaco di baviera) la procedura fallimentare nei 4 di 18 Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 9954/2023 confronti del R, con la nomina di curatore fallimentare Data pubblicazione 13/04/2023 del B, le domande proposte nei confronti di quest'ultimo investivano direttamente il suo operato in qualità di curatore fallimentare, per cui “l'oggetto del contendere ha riguardo a condotte che sono espressione dell'ufficio di curatore fallimentare giudizialmente conferito al B e che quest'ultimo non ha dunque assunto in proprio”;
d.1) né era pertinente il richiamo del R al Reg. CE n. 1346/2000 per escludere la riconoscibilità in Italia della qualifica di curatore fallimentare del B (sul rilievo che la procedura fallimentare, nella specie, si era aperta il 18.5.2001, mentre detto regolamento si applicava soltanto ai procedimenti apertisi dopo la sua entrata in vigore, ossia a far data dal 31.5.2002), giacché: la procedura concorsuale era destinata ad esaurire i propri effetti in Germania;
in base al combinato degli artt. art. 64 della legge n. 218/1995 (che “dispone il riconoscimento automatico delle sentenze straniere nell'ordinamento italiano”) e 1, punto 2, lett. b) del Reg. CE n. 44/2001 (che “esclude espressamente dall'area di applicazione del regolamento la materia fallimentare”) la controversia ricadeva “in un ambito oggettivo sottratto alla giurisdizione dello Stato italiano” anche in base alla normativa precedente al Reg. n. 1346/2000;
e) la giurisdizione del giudice italiano difettava anche in relazione alle altre domande del R poiché: e.1) non vi era connessione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Bruxelles o dell'art. 6 del Reg. n. 44/2001, non essendovi alcuna “potenziale situazione di incompatibilità tra l'oggetto della domanda” principale e quella verso il chiamato in causa, giacché (alla luce del diritto fallimentare tedesco - §§ 35, 80 e 81 InsO -, con disciplina equivalente a quella italiana: artt. 42 e 44 della legge n. 267/1942) quest'ultimo non può vantare alcun diritto di proprietà sui beni contestazione, avendone soltanto un diritto di amministrazione e di gestione, là dove, inoltre, “un eventuale trasferimento di quei beni 5 di 18 Numero registro generale 10978/2022 Numero sezionale 131/2023 Numero di raccolta generale 9954/2023 non sarebbe opponibile al fallimento il quale, pur non avendone Data pubblicazione 13/04/2023 acquistato la proprietà, deve attuarne la gestione per la tutela dei creditori”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre R R R, affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso Kurt B, in qualità di curatore fallimentare sul patrimonio di Rainer R. Non ha svolto attività difensiva in questa l'intimata C V. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 340, 279, secondo comma, n. 4, e 324 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano non si fosse formato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi