Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2010, n. 25399

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Ai fini della sussistenza ed operatività del vincolo di indivisibilità sul fondo acquistato con le agevolazioni creditizie statali ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, non è necessario che contratto di acquisto del fondo e concessione del finanziamento siano coevi. Infatti, poiché detto vincolo è dovuto in ragione della corresponsione di risorse pubbliche, ai fini della sua imposizione conta non tanto l'anteriorità o la contemporaneità della concessione dell'agevolazione creditizia, quanto lo spostamento di una parte del peso dell'acquisto sulla collettività, le cui ragioni sarebbero all'evidenza ove si consentisse all'acquirente di sottrarsi all'obbligo di indivisibilità del fondo mediante un semplice differimento, rispetto alla conclusione del contratto di acquisto dello stesso, della stipulazione del mutuo.

Il compimento di tutte le formalità di pubblicizzazione del vincolo di indisponibilità dei fondi acquistati con agevolazioni creditizie statali, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, non consente al terzo acquirente del fondo di addurre l'ignoranza incolpevole del vincolo gravante sullo stesso; mentre, il loro mancato compimento non impedisce di agire per la nullità dell'atto qualora vi sia stata, comunque, piena consapevolezza della sussistenza del divieto da parte dell'acquirente del fondo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2010, n. 25399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25399
Data del deposito : 16 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA OL - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di sezione -
Dott. D?ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE MA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Polonia 7, presso lo studio dell?avv. Alvino Edvige, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- ricorrente ?
contro
RE LA ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII 133, presso lo studio dell?avv. Rotondaro Raffaele, rappresentato e difeso per mandato in atti dall?avv. Titolo IO;

- controricorrente -

PE TO, PE OL PA (nella sua qualita? di erede di PE OR SA), PE IE, PE CE AR, PE EL CE, PE IS, PE GI e LE OM, nella loro qualita? di eredi di PE AR OR;

- intimati ?
per la cassazione della sentenza n. 103/09, depositata il 7/4/2009 dalla Corte di appello di Potenza;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/20 10 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

sentito il PG, in persona dell?Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
La Corte, osserva quanto segue:
PE MA IO ha chiesto la cassazione della sentenza di cui in epigrafe con ricorso spedito a RE LA ES, PE TO, PE OL PA (nella sua qualita? di erede di PE OR SA), PE IE, PE CE AR, PE EL CE, PE IS, PE GI e LE OM, nella loro qualita? di eredi di PE AR OR.
Soltanto RE LA ES ha resistito con controricorso e la controversia e? stata decisa all?esito della pubblica udienza del 6/7/2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che in data 12/6/1978 PE MA IO ha acquistato un fondo rustico denominato *Masseria di Vascio, sito in contrada Mattine di San Chirico Raparo*.
Il successivo 18/7/1973 PE MA IO ha ottenuto dal Banco di Napoli, ai sensi della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 1 e della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 2 un mutuo ipotecario d?importo pari al prezzo pattuito per l?acquisto del terreno, di cui ha poi venduto, con rogito in data 25/9/1987, una porzione al fratello PE OR SA ed un?altra porzione al fratello PE AR OR ed alla di lui moglie RE LA ES.
A distanza di piu? di dieci anni, pero?, PE MA IO ha citato gli acquirenti davanti al Tribunale di Lagonegro, per sentir dichiarare la nullita? della vendita in quanto effettuata in violazione del vincolo d?indivisibilita? di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 11. Costituitisi i coniugi PE AR OR e RE LA ES, il giudice adito ha condiviso la tesi attrice e dopo aver rigettato tutte le contrarie difese e riconvenzionali, fra cui anche quelle di usucapione, ha dichiarato la nullita? del contratto in data 25/9/1987, compensando per intero le spese di lite fra le parti. I soccombenti hanno allora interposto appello con il quale hanno riproposto le domande riconvenzionali di avvenuta usucapione e di restituzione del prezzo a suo tempo versato per l?acquisto del bene, eccependo altresi? il difetto di legittimazione attiva di PE MA IO a farne dichiarare la nullita? per violazione del vincolo che, in ogni caso, risultava loro inopponibile e, prima ancora, insussistente perche?, oltre a non essere mai stato trascritto nei pubblici registri immobiliari ne? menzionato nei contratti del giungo 1978 e del settembre 1987, non era mai neppure sorto dato che, come risultava dalle scritture private del 20/6/1977 e del 28/12/1977, il fondo in questione era stato acquistato da tutti i fratelli ed il suo prezzo integralmente pagato ben prima della concessione del finanziamento pubblico.
PE MA IO si e? costituito insistendo nella legittimita?
delle proprie richieste, a proposito delle quali ha sottolineato che la scrittura del 20/6/1977 non era stata nemmeno prodotta, mentre quella del 28/12/1977 si risolveva in una mera dichiarazione d?intenti, priva di qualsiasi valore transattivo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha innanzitutto riconosciuto la "legittimazione attiva ed il concreto interesse di PE MA IO alla intentata azione", escludendone poi la fondatezza perche? a causa delle omissioni denunciate dagli appellanti, non era stata garantita ai terzi la possibilita? di rendersi conto dell?esistenza del vincolo, in ordine alla sussistenza del quale non poteva inoltre trascurarsi che, in realta?, il terreno non era stato acquistato con il denaro pubblico perche? la sua compravendita era stata stipulata un mese prima della concessione del mutuo ipotecario.
Tenuto conto di quanto sopra, ha pertanto accolto il secondo motivo di gravame, ritenendolo assorbente sia della richiesta di restituzione del

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