Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2005, n. 14584

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Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorchè convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2005, n. 14584
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14584
Data del deposito : 12 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOLENI PINA VED. CASSI, elettivamente domiciliata in ROMA via del Castagno n. 86, presso lo studio dell'avvocato S B, difesa dall'avvocato A A, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
SANPO IMI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA via Puccini n. 10, presso lo studio dell'avv. F G che la difende insieme all'avv. A M, giusta delega in atti;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2802/00 della Corte d'Appello di Milano, emessa l'11.7.2000 e depositata il 14/11/00;
RG. 14/1997. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/05 dal Consigliere Dott. A T ;

udito l'Avvocato G F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R G che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Nell'ambito di una procedura espropriativa promossa dal Credito Fondiario dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino contro i coniugi Giovanni Cassi e Paolina Mazzoleni venivano venduti all'asta dei terreni agricoli al prezzo di L. 866.493.340.
Il G.E. assegnava questa somma all'unico creditore procedente che vantava un credito per capitale e interessi di complessive L. 1.176.529.151.
I coniugi Cassi e Mazzoleni proponevano opposizione alla assegnazione ai sensi dell'art 512 Cod. Civ. riconoscendo al credito Fondiario un minar credito di L. 650.000.000.
Quindi chiedevano l'assegnazione a se stessi della differenza di L. 216.493.300.
Insorta controversia la causa veniva iscritta a ruolo e il Tribunale di Milano, con sentenza a 1987/96, respingeva l'opposizione assegnando la somma controversa al Credito Fondiario. La sola signora Paolina Mazzoleni, essendo nel frattempo deceduto il consorte, proponeva appello avverso la sentenza chiedendo a questa Corte di volere riesaminare il caso.
Il Credito Fondiario dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, costituendosi in questo giudizio, chiedeva respingersi il gravame. Con sentenza 11.7 - 14.11.00 la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, respingeva il gravame e confermava la sentenza, condannando l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in complessive L. 14.655.360 (oltre I.V.A e C.P.A.).
Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione M P.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. Sanpaolo IMI Società capogruppo del Gruppo Bancario Sanpaolo IMI. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Mazzoleni denuncia "Violazione e/o falsa applicazione e, comunque, contraddittoria motivazione (art. 360 1^ co. nn. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'art. 1456 C.C." esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La Corte territoriale di Milano dichiara che non può trovare applicazione la normativa di cui all'art. 1456 c.c. in ordine al contratto di mutuo in questione perché stipulato ai sensi del D.L. 646/905 e quindi nella vigenza del codice 1865 che non prevedeva l'istituto della condizione risolutiva. Però l'art 39 di detto D.L. è stato sostituito con modifiche dall'art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976 che recita "...ai contratti del credito fondiario si intende apposta..." (non più stipulata) "...la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto...";

ed il contratto in questione è stato stipulato nel 1981 e quindi successivamente al D.P.R. n. 7/1976 e quindi nella vigenza del Codice

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