Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/12/2020, n. 29096
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7128-2016 proposto da:. PERESWET S A, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO BARILA', FRANCESCO BARILA', giusta procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro FITT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato T M, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, giusta delega in atti;-c/ricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere C B M;R.G. 7128/2016 PREMESSO CHE 1. La società Fitt s.p.a. proponeva opposizione al decreto n. 3/1998, con cui il Tribunale di Vicenza le aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 260.508.151 in favore dell'architetto A P S, quale saldo dei crediti da quest'ultimo vantati in base alla parcella liquidata dal competente consiglio dell'ordine professionale. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 1333/2008, revocava il decreto ingiuntivo;in parziale accoglimento dell'opposizione riconosceva infatti all'opposto il diritto al pagamento di euro 121.988,39 e all'opponente il pagamento di euro 30.628,83. 2. Avverso la sentenza proponeva appello A P S: lamentando il mancato addebito degli importi versati per la fideiussione bancaria, stipulata al fine di ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto;contestando la decisione nella parte in cui non aveva condannato l'appellato al pagamento degli interessi legali ragguagliati al tasso legale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, come previsto dalla tariffa professionale;denunciando la misura dell'addebito delle spese di causa e la mancata liquidazione delle spese relative alla ,'ase monitoria, compresa quella relativa alla liquidazione della parcella da parte dell'ordine. Con sentenza 28 gennaio 2016, n. 160, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento del gravame, condannava la società Fitt a pagare "in ragione di 3/4 gli estorsi pagati dall'appellante per la fideiussione" e a pagare gli interessi nella misura prevista dalla tariffa professionale, a decorrere dal 20 gennaio 1998 al 3 gennaio 2000;dichiarava compensate le spese di causa in ragione di 1/4, condannando Fitt a pagare i rimanenti 3/4. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione A P S.Resiste con controricorso la società Fitt s.p.a, anzitutto eccependo l'improcedibilità per il tardivo deposito del ricorso;Fitt propone altresì ricorso incidentale. Sia il ricorrente principale che quello incidentale hanno depositato memoria prima dell'adunanza.
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