Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2005, n. 13712

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La controversia con la quale l'attore, assumendo di essere assegnatario di un lotto di terreno in qualità di socio di una cooperativa alla quale il Comune mediante convenzione abbia ceduto in proprietà le aree comprendenti tale lotto facente parte del piano per gli insediamenti produttivi (PIP), chieda nei confronti dell'amministrazione comunale l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, contestando il provvedimento dell'amministrazione che, in base a detta convenzione, abbia dichiarato la decadenza del diritto di proprietà e della concessione edilizia (nella specie: per inosservanza del termine finale di ultimazione della costruzione), appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché tale controversia riguarda una questione strettamente correlata a provvedimenti amministrativi (cessione di beni pubblici, convenzione tra Comune e concessionario o acquirente, concessione edilizia), che rientrano appunto in tale giurisdizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2005, n. 13712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13712
Data del deposito : 27 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente di Sez. f.f.
di Primo Presidente -
Dott. C O F - Presidente di Sez. -
Dott. E A - rel. Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi iscritti al R.G.N. 8244/03 + 9257/03.
Ricorso n. 8244/03 proposto da:
COMUNE DI P DI SCÒ, in persona del Sindaco p.t. sig. P C, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'Avv. V G come da procura a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro
AGROSÌ L T, titolare della ditta individuale ALFA SPORT, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'Avv. P P come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Ricorso n. 9257/03 proposto da:
AGROSÌ L T, titolare della ditta individuale ALFA SPORT, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'Avv. P P come da procura a margine del controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI P DI SCÒ.

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1544 del 01.10.2002/27.11.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.05.2005 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. DELLI PRISCOLI Mario che ha concluso per raccoglimento del ricorso principale e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine dai seguenti fatti.
Il Comune di Pian di Scò, con delibera consiliare n. 50 del 1982, adottava un Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) comprendente determinate aree (ricadenti nella zona Faella) che venivano acquisite e suddivise in vari lotti. Successivamente, a seguito di ulteriore delibera consiliare n. 54 del 1987, il Comune cedeva tali lotti, mediante convenzione per notaio Balzano del 28.9.1987, alla cooperativa C.I.P.A.P., che li acquistava al dichiarato scopo di trasferirne la proprietà ai propri soci. Il lotto n. 8 veniva assegnato dalla cooperativa alla ditta Alfa Sport, che in data 12.1.1995 conseguiva il rilascio della concessione edilizia (n. 725) per la realizzazione di un e-dificio artigianale, la cui ultimazione, secondo quanto previsto nella suddetta convenzione, avrebbe dovuto essere effettuata entro tre anni dall'inizio dei lavori. Non essendo stato rispettato tale termine triennale, il Comune, con delibera della Giunta n. 273 del 25.6.1998, prendeva "atto della scadenza dell'assegnazione in diritto di proprietà alla ditta Alfa Sport del lotto n. 8" del PIP, per inosservanza dei termini finali, e dichiarava la "decadenza della concessione edilizia".

2. Con atto di citazione notificato il 02.08.2000, L T Agrosì, titolare della ditta Alfa Sport, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo (sez. di Montevarchi) il Comune di Pian di Scò al fine di sentir, in via principale, "accertata la nullità della delibera delta Giunta Comunale di Pian di Scò n. 273 del 25.6.1999, per carenza del potere deliberativo, o, in ogni caso, per carenza di ratifica, e disapplicato conseguentemente tale provvedimento, riconoscere e dichiarare esistente, valido e pieno il diritto di proprietà di Agrosì L T titolare della ditta Alfa Sport sul lotto n. 8...", con condanna del Comune al risarcimento dei danni. In via subordinata, "accertare e dichiarare illegittima e comunque invalida o inefficacia la clausola contrattuale prevista atte righe da 14 a 18 detta pag. 12 della convenzione tra il Comune e la Società C.I.P.A.P. per la cessione..." e pertanto "riconoscere e dichiarare, conseguentemente, che Agrosì L T ha mantenuto e mantiene tuttora il diritto di proprietà sul lotto n. 8...", sempre con condanna del Comune al risarcimento dei danni. In via alternativa e gradata l'attore proponeva ulteriori richieste.
A sostegno della domanda deduceva che non aveva potuto ultimare i lavori nei termini per difficoltà dell'impresa;
che la delibera della Giunta comunale era nulla per carenza del potere deliberativo ovvero per carenza di ratifica da parte del Consiglio comunale;
che la clausola contrattuale prevista nella convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa era nulla, invalida o inefficace nella parte in cui prevedeva la perdita del diritto di proprietà
dell'assegnatario per la mancata ultimazione dell'opera entro il termine di tre anni dall'inizio dei lavori.

3. Costituitosi, il Comune eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda.

4. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in quanto riteneva che

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