Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2018, n. 04485

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2018, n. 04485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04485
Data del deposito : 23 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3644-2016 proposto da: D'A P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO FIORE

3, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo;

- ricorrente -

contro

LEOPARDI ANTONELLA;
- intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, emessa il 28/12/2015 (r.g. n. 4665/2014). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. R F;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. R F, che ha concluso per la competenza del giudice collegiale di Roma;
udito l'Avvocato Pino D'Alberto.

FATTI DI CAUSA

1. Nel dicembre del 2014 l'Avvocato Pino D'Alberto adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. e assumeva di avere svolto attività professionale giudiziale su incarico e per conto di A L: a) sia nel primo che nel secondo grado del giudizio di separazione personale fra la stessa ed il coniuge F A, rispettivamente davanti al Tribunale di Roma ed alla Corte d'Appello di Roma;
b) sia richiedendo ed ottenendo vari decreti ingiuntivi dal Giudice di Pace di Roma per somme dovute dal coniuge a titolo di assegno mensile di mantenimento per i figli ed a titolo di contribuzione in spese straordinarie. Adducendo di avere inutilmente chiesto alla L di provvedere al saldo delle relative competenze professionali, ne chiedeva la condanna a corrispondergli la somma di euro 23.095,55 oltre accessori, nonché quella di euro 1.832,92 a titolo di rimborso spese.

2. Con decreto del 30 dicembre 2014 il Giudice designato alla trattazione fissava per la comparizione "l'udienza collegiale" (così è detto espressamente nel provvedimento) del 26 novembre 2015 (in tal modo mostrando implicitamente di considerare il procedimento introdotto ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011), ma, su Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-2017 -2- ;- istanza del ricorrente in data 16 gennaio 2015 - nella quale egli rappresentava di avere introdotto, come si evinceva dalle conclusioni del ricorso, un "ordinario" procedimento sommario ai sensi dell'art. 702-bis e seguenti, del codice di procedura civile (da trattarsi e decidersi, pertanto, dal Tribunale in composizione monocratica) - lo stesso Giudice, con decreto in pari data, revocava il precedente decreto e fissava l'udienza di comparizione per il 4 dicembre 2015 ai fini della trattazione in composizione monocratica.

3. A L, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva e chiedeva in principalità il rigetto della domanda e in subordine la rideterminazione in minor misura della somma dovuta, assumendo in primo luogo di avere "provveduto all'integrale pagamento delle competenze dell'avv. D'Alberto per l'attività dallo stesso svolta" ed eccependo inoltre che il compenso per l'attività professionale svolta negli anni 2010-2011 si doveva intendere prescritto ai sensi dell'art. 2956 cod. civ.

4. All'udienza di comparizione il Tribunale si riservava e, quindi, con ordinanza del 28 dicembre 2015, dichiarava l'inammissibilità del ricorso e compensava le spese, enunciando la seguente motivazione: «[....] a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, competente a decidere le controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942 è "l'ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera";
[....] che nel caso di specie l'avv. D'Alberto ha prestato la sua attività professionale nei confronti della L dinanzi al Tribunale di Roma, alla Corte d'Appello di Roma e al Giudice di Pace di Roma;
che inoltre la resistente ha eccepito la sussistenza di cause estintive dell'obbligazione;

ritenuto che

lo speciale procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non trovi applicazione laddove, anche a seguito delle eccezioni sollevate dal cliente convenuto in giudizio, si verifichi un ampliamento del thema decidendum oltre la semplice determinazione degli onorari Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-2017 -3- forensi, come si desume sia dai lavori preparatori del citato testo di legge sia dalla giurisprudenza formatasi nel vigore degli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, costantemente ritenuta applicabile anche al "nuovo" procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (cfr. in tal senso Cass. 17053/2011;
Cass. 13640/10;
Cass.23344/2008;
Cass. 17622/2007);
rilevato, infine, che la convenuta risiede in Roma;

ritenuto che

ricorrono gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti considerate le ragioni della decisione e il rilievo officioso dell'inammissibilità del ricorso e dell'incompetenza funzionale del giudice adìto».

5. Avverso l'ordinanza il D'Alberto ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica ed a sostegno adducendo: di avere introdotto il giudizio con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. secondo il rito sommario ordinario e che ad esso era applicabile la regola di competenza di cui all'art. 18 cod. proc. civ., la quale, essendo la L residente in Cerveteri (come da certificato di residenza allegato al ricorso ex art. 702-bis), radicava il giudizio in Civitavecchia;
che, pertanto, il Tribunale di Civitavecchia aveva errato, perché il d.lgs. n. 150 del 2011 aveva lasciato inalterati gli strumenti ordinari di tutela utilizzabili dal difensore in alternativa al procedimento speciale già regolato dalla I. n. 794 del 1942 e, dunque, sia il procedimento di cognizione ordinario sia il procedimento sommario ordinario ex art. 702-bis cod. proc. civ.

6. Al ricorso per regolamento non vi è stata resistenza della L.

7. La Sesta Sezione-2 richiedeva al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ. le sue conclusioni scritte ed all'esito del loro deposito veniva fissata la Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-2017 -4- trattazione in adunanza camerale, in vista della quale il ricorrente depositava memoria. A seguito dell'adunanza la Sesta Sezione-2, con ordinanza n. 13272 del 25 maggio 2017, ravvisata l'esistenza nella giurisprudenza delle sezioni semplici di un contrasto sulla ricostruzione dei limiti e dell'oggetto del giudizio di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché di discordi opinioni della dottrina e della giurisprudenza di merito, rimetteva il procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

8. Il Primo Presidente ha fissata la trattazione davanti alle Sezioni Unite in udienza pubblica ed il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni che le Sezioni Unite sono chiamate ad esaminare concernono: a) innanzitutto l'accertare se, per effetto dell'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 14 del d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150 e del trasferimento in essa del procedimento già disciplinato dagli artt. 28-30 della I. 13 giugno 1942 n. 794 che poteva, in ipotesi, giustificarne la trattazione con quel procedimento (com'è noto allora riconducibile alla figura generale del procedimento in camera di consiglio, di cui agli artt. 737 e segg. cod. proc. civ.), la situazione quo ante riguardo ai procedimenti utilizzabili dall'avvocato per la tutela del credito le prestazioni indicate nella normativa del 1942, quale si presentava anteriormente, sia rimasta oppure no incisa e, in caso positivo, in che modo;
b) in secondo luogo l'accertare se quel trasferimento sia stato realizzato dal legislatore lasciando inalterato la situazione giuridica che poteva essere azionata con il procedimento di cui alla legge del 1942, oppure, per il modo in cui si è realizzato, ne abbia comportato eventualmente un ampliamento ed eventualmente l'assunzione di forma di tutela esclusiva.

2. Preliminarmente occorre verificare se l'istanza di regolamento di competenza è ammissibile. Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-2017 -5- 2.1. Il giudice di merito, infatti, ha pronunciato un'ordinanza con cui, nel dispositivo, ha chiuso il processo con una declaratoria formale di inammissibilità e non di incompetenza. La decisione è stata resa su un procedimento che risulta trattato formalmente come procedimento ai sensi degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ.: ciò è necessaria implicazione della circostanza che il Tribunale - di fronte alla prospettazione da parte dell'attore, a seguito della fissazione dell'udienza di comparizione in sede collegiale, che il giudizio era stato introdotto non già ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che, nell'ipotesi di investitura del tribunale, impone - secondo inciso del comma 2 - la decisione, ma non la trattazione, collegiale, peraltro in modo non diverso da quanto avviene sempre per le controversie di competenza collegiale di quel giudice), bensì ai sensi degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. - ha revocato con proprio decreto il decreto precedente con cui aveva fissato l'udienza per la trattazione collegiale e disposto la trattazione in altra udienza in composizione monocratica, nella quale si è riservato ed all'esito ha pronunciato l'ordinanza impugnata. L'essere stato trattato il procedimento come procedimento ai sensi degli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. comporta la conseguenza che la decisione qui impugnata si debba intendere resa secondo la disciplina di quel procedimento, nell'àmbito della quale l'art. 702-ter, secondo comma cod. proc. civ. prevede che «se [il giudice] rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis [....], con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile.», mentre il primo comma prevede che il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza. Qualora l'ordinanza impugnata, come suggerirebbe il suo dispositivo, fosse da intendere pronunciata ai sensi dell'art. 702-ter, secondo comma, cioè come decisione con cui il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto soltanto che la domanda proposta Ric. 2016 n. 03644 sez. SU - ud. 24-10-2017 -6- dall'Avvocato D'Alberti non rientrasse fra quelle indicate dall'art. 702- bis cod. proc. civ., il rimedio del regolamento per competenza sarebbe stato proposto inammissibilmente, perché la pronuncia impugnata non sarebbe una pronuncia sulla competenza. Si tratterebbe solo di una pronuncia con cui il detto tribunale ha inteso affermare che il D'Alberti aveva proposto la domanda ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., cioè secondo il procedimento sommario disciplinato dal codice di procedura civile, al di fuori delle ipotesi consentite. Il provvedimento sarebbe stato allora inimpugnabile ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter.
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