Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2007, n. 26617

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Massime1

Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2007, n. 26617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26617
Data del deposito : 18 dicembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. D B - rel. Consigliere -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C A M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE

3, presso lo studio dell'avvocato S B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
C L, GAROFALO LUCA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 339/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal Consigliere Dott. B D;

uditi gli avvocati B S, P M;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A M C proponeva opposizione all'esecuzione immobiliare promossa da Luca Garofalo e Laura Ceccantini in base a sentenza di condanna.
Il tribunale di Prato rigettava l'opposizione;
la corte di appello di Firenze confermava il rigetto con sentenza pubblicata il 12.3.2002. La corte riteneva che l'offerta della somma dovuta con assegno circolare rifiutata dai creditori non aveva estinto l'obbligazione, per cui il titolo esecutivo aveva conservato la propria efficacia. La Carlesi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso, assegnato alla terza sezione civile, è stato rimesso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza circa l'efficacia estintiva del pagamento dei debiti pecuniari mediante assegno circolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1210, 2910 c.c., comma 1, art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare estinta l'obbligazione ed accogliere l'opposizione dal momento che, come è pacifico, essa ha offerto con assegno circolare la somma indicata nel precetto e le spese della procedura esecutiva;
richiama il principio affermato da Cass.10.2.1998, n. 1351, secondo cui la consegna di assegni circolari, pur
non equivalendo al pagamento effettuato con somme di denaro, estingue l'obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che a norma dell'art. 1175 c.c. gli impongono di prestare la sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione.

2. Il motivo pone la questione se nelle obbligazioni pecuniarie abbia efficacia estintiva solo il pagamento in moneta contante oppure anche mediante consegna di assegni circolari.
La questione si risolve in quella se il creditore possa rifiutare senza giustificato motivo il pagamento che il debitore intenda effettuare con assegni circolari e pretendere che avvenga con la corresponsione di denaro contante, pena l'inadempimento e gli effetti conseguenti di "mora debendi".
Il tema dell'indagine è quindi il carattere obbligatorio della modalità del pagamento con dazione di moneta avente corso legale e correlativamente la rifiutabilità di mezzi alternativi di pagamento. La soluzione presenta notevole interesse, considerato che nell'esperienza pratica ed ancor più nel mondo degli affari l'estinzione della maggior parte delle obbligazioni pecuniarie e della quasi totalità di quelle di importo rilevante avviene con assegni circolari o mezzi alternativi di pagamento.

3. Secondo l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l'invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come "datio in solutum" o più precisamente come proposta di "datio pro solvendo", la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può manifestarsi anche con comportamento concludente) ovvero dalla sua accettazione che è ravvisabile quando trattenga e riscuota l'assegno;
in tale ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è da ritenere accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso" inerente all'accettazione di un credito anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario.

3.1. L'orientamento risale alla sentenza 22.7.1973, n. 2200, ed è stato seguito dalle sentenze 14.4.1975, n. 1412;
3.7.1980, n. 4205
;

5.1.1981, n. 24;
16.2.1982, n. 971;
8.1.1987, n. 17;
19.7.1993, n. 8013;
3.2.1995, n. 1326;
3.4.1998, n. 3427;
21.12.2002, n. 18240;

10.2.2003, n. 1939;
10.6.2005, n. 12324;
14.2.2007, n. 3254. La sua più completa espressione è nella sentenza 10.6.2005, n. 12324, il cui "iter" argomentativo si articola nelle seguenti proposizioni.
Il dato letterale dell'art. 1277 c.c., comma 1 comporta che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale;
sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di pagamento, la consegna o trasmissione di esso, salva diversa volontà delle parti, si intende fatta "pro solvendo" e non "pro soluto" con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito;
l'invio di assegno circolare in luogo della somma di denaro configura violazione sia degli artt. 1277 e 1197 c.c. (rappresentando una "datio pro solvendo" in assenza di consenso del creditore) che dell'art. 1182 c.c. (secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore) in quanto comporta la sostituzione del domicilio del creditore con la sede dell'istituto bancario presso cui è riscuotibile l'assegno;

l'art. 1277 c.c. è norma derogabile che cessa di operare, rendendo inapplicabile il principio secondo cui il creditore di somme di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito anche se assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell'emittente come gli assegni circolari, quando esista una manifestazione di volontà espressa o presunta del creditore in tale senso;
non si può ritenere che la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo al pagamento in contanti, estingue l'obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli impongono di prestare la sua collaborazione ai sensi dell'art. 1175 c.c. in quanto la collaborazione è dovuta solo per ricevere l'oggetto della prestazione e non un oggetto diverso;
i principi sopra esposti valgono se il debito pecuniarì o non supera l'importo di Euro 12.500;
se lo supera vige una particolare disciplina (D.L. n. 143 del 1991 convertito in L. n. 197 del 1991) che conserva, tuttavia, piena valenza all'art. 1227 c.c.. 3.2. Il concetto fondamentale è che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria avviene attraverso il trasferimento della moneta contante attuato con la consegna materiale di pezzi monetari nelle mani del creditore.
L'obbligazione pecuniaria è assimilata al debito di dare una quantità di cose fungibili (i pezzi monetari).
La titolarità della disponibilità monetaria è collegata al possesso e la sua circolazione importa la dazione di pezzi monetari considerati quali cose da trasferire in proprietà al creditore. Come è stato osservato, l'adempimento con denaro contante realizza l'attribuzione della moneta al creditore con gli strumenti del terzo libro del codice civile attraverso le categorie del possesso e della
proprietà.

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