Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2023, n. 06429

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 03/03/2023, n. 06429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06429
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 37451/2019 R.G. proposto da: GIANLUIGI MARIA DEVOTO, 'Rei ACQUA SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO BALZANI, 6, presso lo studio dell'avvocato A M che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M — ricorrenti —

contro

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dag;;
avvocati VNTINA MANZONE e

CARLO SCAGLIA

2L1 I 1,4, - controricorrente — avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 703/2019 depositata il 17/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 dal Consigliere F R;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. GIANLUIGI MARIA DEVOTO e MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA (in seguito divenuta IREN ACQUA SPA) proposero, innanzi il Tribunale di Genova, opposizione all'ordinanza-ingiunzione 8/A Prot. Gen. 27825/2010, con la quale la PROVINCIA DI GENOVA (poi divenuta CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA) aveva loro ingiunto il pagamento dell'importo di C 5.174,00 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 28, comma 1, D. Lgs 152/99, in quanto i rilievi effettuati in ingresso ed in uscita dal depuratore di Pra-Voltri avevano evidenziato il mancato rispetto dei limiti fissati dal provvedimento di autorizzazione. Costituitasi la PROVINCIA DI GENOVA, il Tribunale respinse l'opposizione.

2. Proposto appello dagli originari opponenti e costituitasi la CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, la Corte d'appello di Genova respinse il gravame, rilevando, in relazione ai singoli motivi di appello, che: le doglianze con le quali veniva dedotta l'insussistenza del potere sanzionatorio della CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA risultavano sia tardive, in quanto sollevate unicamente con l'atto di appello, sia infondate, in quanto il potere sanzionatorio dell'opposta derivava dal disposto di R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 2 di 21 cui agli artt. 8, 9 e 42, comma 2, L. Reg. 43/1995 (da cui si desumeva la correlazione del potere sanzionatorio dell'allora PROVINCIA DI GENOVA con il potere autorizzativo ad essa attribuito) e dalla successiva previsione di interpretazione autentica di cui all'art. 22, L. Reg. 41/2014, non potendosi neppure ravvisare nel disposto di cui all'art. 135, D. Lgs 152/2006 una preclusione alla possibilità per le Regioni di delegare alle Province competenze in materia ambientale;
infondato era il motivo di gravame con il quale veniva dedotta la tardività ex art. 14, L. 689/1981 della notifica del verbale di contestazione della violazione, in quanto - alla luce dei sopralluoghi e delle analisi resesi necessarie- la fase di accertamento dell'illecito si era completata solo in data 16 settembre 2005, con conseguente tempestività della notifica del verbale di contestazione, avvenuta in data 2 dicembre 2005;
le deduzioni concernenti la nullità del verbale di contestazione per mancata indicazione nel medesimo del numero esatto di campionamenti effettuati nel 2004 dovevano ritenersi infondate in quanto, pur essendo vero che il suddetto verbale presentava tale carenza, era tuttavia anche vero che 25 prelievi erano stati effettuati dalla stessa MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA, mentre altri 3 prelievi erano stati effettuati da ARPAL in diretto contraddittorio con la stessa società appellante, la quale, quindi, era a conoscenza del numero complessivo di referti analitici dei campionamentì eseguiti nel 2004, e R.G. 37451/2019 - Pagina 131", 3 di 21 conseguentemente nelle condizioni di verificare quali campionamenti avessero superato i limiti di tolleranza;
il motivo di appello col quale veniva dedotto che una nota ARPAL aveva riconosciuto che i referti analitici dei campioni da essa prelevati evidenziavano parametri compresi nei limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 era da ritenersi infondato, in quanto tale nota era riferita ai soli valori di concentrazione e non anche al limite in percentuale di detrazione -rispetto al quale, invece, erano stati rilevati quattro superamenti su 28 campionamenti- mentre era da ritenersi che la misurazione, per essere ritenuta conforme, dovesse rispettare entrambi i limiti di accettabilità degli scarichi come fissati dalla Tabella 1, dell'Allegato 5, D. Lgs. ("limite di concentrazione" e "limite in % di detrazione");
infondato, infine, era il motivo di appello con il quale gli appellanti argomentavano che un campionamento può essere ritenuto non conforme solo in caso di superamento dei limiti per tutti e tre i parametri di cui all'Allegato 5, D. Lgs. 152/1999 (BOD, COD;
SST), dovendosi, per contro, ritenere che la conformità delle acque trattate presupponga il rispetto dei valori per ciascun parametro.

3. GIANLUIGI MARIA DEVOTO e MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA hanno presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Genova. Resiste con controricorso la CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA.

4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla 1. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento (tz R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 4 di 21 del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

Pii

DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, hi relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 "così come modificativo della precedente formulazione dell'art. 56 d. Igs. 152/99". I ricorrenti lamentano, in primo luogo, l'erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha affermato l'inammissibilità delle deduzioni concernenti la carenza del potere sanzionatorio della controricorrente, ritenendo tali deduzioni tardivamente formulate. Il ricorso sostiene, in contrario, la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado dell'eccezione, in quanto concernente l'assoluta carenza in astratto del potere sanzionatorio. Tale -prosegue il ricorso- sarebbe la situazione che ricorre nel caso in esame, in quanto la nuova formulazione dell'art. 135, D. Lgs. 152/2006 avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere sanzionatorio in capo alle Regioni e alle Province autonome, escludendo la possibilità di delega del medesimo, con la conseguenza che l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione sarebbe stata adottata dalla PROVINCIA DI GENOVA in difetto assoluto di potere. La tesi, secondo il ricorso, troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in particolare nelle decisioni nn. 133/2012, 234/2010 e 187/2011. R.G. 37451/2019 - Pagina nr. 5 di 21 Il ricorso argomenta ulteriormente che la L.R. Liguria 43/1995 era stata adottata, prima dell'entrata in vigore del D.LGS. 152/2006, in attuazione della legge delega n. 36/1994, successivamente abrogata proprio dal D.LGS. 152/2006, da ciò dovendosi dedurre che la norma interpretativa di cui alla L.R. 41/2014 non poteva comportare la reviviscenza della disposizione abrogata. Ulteriormente, la potestà sanzionatoria attribuita della Provincia non potrebbe trovare supporto nella tesi della riconducibilità di tale potere con il conferimento, sempre in favore della Provincia, del potere di rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, L. 689/1981. Il ricorso reitera -come già in sede di appello- le deduzioni concernenti la tardività della contestazione, evidenziando che il sopralluogo per il campionamento sarebbe stato effettuato presso l'impianto in data 21-22 dicembre 2004, mentre il verbale di accertamento stato notificato solo il 7 dicembre 2006, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dal richiamato art. 14. Anche, prosegue il ricorso, a voler considerare come dies a quo l'ultimo campionamento effettuato dallo stesso gestore in data 2 agosto 2005 (anno di cui comunque si deduce l'erroneità di indicazione, trattandosi del 2004) oppure -ancora- l'ultima comunicazione relativa ai risultati delle analisi in data 17 maggio 2005, emergerebbe in ogni caso la tardività della contestazione.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, L. 689/81. Il ricorso censura la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza della contestazione, nonostante nel provvedimento non fossero indicati né il numero di campioni annui R.G. 37451/2019 - Pagina nr, 6 di 21 previsto, né il numero di campioni effettuati dal gestore, ed anzi fossero presenti errori e ripetizioni. Argomenta il ricorso che tali elementi dovevano invece risultare dal verbale indipendentemente dalla conoscenza concreta che di esso avessero i ricorrenti.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, bi relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Tabella 2, Allegato 5, parte III, D. Lgs. 152/2006. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte d'appello abbia disatteso l'eccezione di insussistenza dell'illecito contestato ai ricorrenti pur a fronte della dichiarata conformità ai limiti di legge -da parte dell'Arpal- dei campionamenti ritenuti non conformi dalla Provincia di Genova. Deducono, in contrario, i ricorrenti che tale dichiarazione di conformità avrebbe comportato l'onere per la PROVINCIA DI GENOVA di motivare espressamente le ragioni per cui si era discostata dalla valutazione dell'ARPAL e di indicare le ragioni delle diverse metodologie applicate.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e
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