Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 9526

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Massime1

Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, lamentando che la sentenza di merito non aveva ritenuto tardivo il disconoscimento di una registrazione fonografica avvenuto soltanto dopo tre udienze dalla sua produzione in giudizio, non si era però puntualizzato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in che modo si fosse realmente atteggiata detta scansione processuale, in guisa da consentire di verificare se la controparte fosse stata effettivamente, e quando, posta in grado di conoscere il concreto contenuto di detta registrazione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 9526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9526
Data del deposito : 22 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. T A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAMMITTI GIUSEPPE ZMMGGP38H22I754Z, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MONTI PARIOLI

51, presso lo studio dell'avvocato GATTO D'ARRIGO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato T G con studio in 96100 SIRACUSA,

CORSO GELONE

36 giusta delega in calce al ricorso;



- ricorrente -


contro
PISANA GIUSEPPA PSNGPP45E61E366W, MONACO GIACOMO
MNCGCM41S07E366A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE

13, presso lo studio dell'avvocato V C, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio A D T in SIRACUSA, 19/10/2005, rep. n. 3449;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1233/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, 1^ SEZIONE CIVILE, emessa il 15/10/2004, depositata il 09/12/2004, R.G.N. 1983/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l'Avvocato ANTONELLA GEROMEL per delega dell'Avvocato V C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI

Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
"Con atto di citazione, notificato il 24.7.1991, Z Giuseppe conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa Monaco Giacomo e Pisana Giuseppa. L'attore premetteva che nel 1987 Lanza Alfredo si era obbligato a vendere a Russo Fulvio, che si era obbligato ad acquistare per sè o per persona da nominare, l'appartamento sito in Siracusa, viale Scala Greca n. 181/B, quinto piano, scala B, per il prezzo di L. 90.000.000;
che egli, mediatore, aveva poi ricevuto dal Russo l'incarico di vendere detto appartamento a terzi per i prezzo di L. 185.000.000, con un compenso, per la mediazione, del 2% sul prezzo;
che egli aveva fatto visitare l'appartamento a diversi possibili acquirenti - tra essi anche i convenuti - con i quali aveva concordato il prezzo di L. 185.000.000, approvato dal Russo;
che egli, anche con i convenuti, aveva concordato per la mediazione prestata il compenso del 2% sul prezzo;

che il 25.3.1991 era stato stipulato l'atto pubblico di compravendita, in cui figurava come venditore direttamente Lanza Alfredo ed il prezzo veniva indicato in L. 90.000.000;
che i contraenti si erano rifiutati di pagargli il compenso pattuito, pari a L. 3 740.000 per parte. Tutto ciò premesso lo Z chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma di L. 3.740.000, oltre agli interessi legali fino ai soddisfo ed alle spese di giudizio. Il Monaco e la Pisana, costituitisi, eccepivano in via preliminare l'incompetenza per valore del giudice adito, essendo competente il Pretore di Siracusa;
i convenuti, in via subordinata, chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che nessuna attività di mediazione era stata prestata dall'attore. L'attore, all'udienza di prima comparizione, chiedeva altresì "la condanna dei convenuti in solido al risarcimento danni nella misura che il Tribunale riterrà equa e comunque non inferiore a L. 1.500.000."
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 27.10.1993/15.2.1994, non definitiva, rigettava l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sollevata dai convenuti, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio.
L'attore, nel corso dell'istruzione, produceva una cassetta contenente la registrazione di varie telefonate intercorse tra lui stesso ed il Monaco, seguita in una successiva udienza dal deposito di una perizia di parte contenente la trascrizione stragiudiziale giurata delle telefonate registrate;
lo Z deferiva altresì al Monaco il giuramento decisorio che veniva assunto. Il Tribunale di Siracusa (G.O.A.), con sentenza in data 18.10/6.1.2001, dichiarava che lo Z aveva diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta in favore dei convenuti, che condannava in solido al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 3.740.000, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, al risarcimento del danno subito dallo Z, liquidato in via equitativa in L. 500.000, ed alle spese di giudizio.
Il Monaco e la Pisana proponevano appello sia avverso la sentenza non definitiva, per la quale si erano riservati l'impugnazione, sia avverso la sentenza definitiva. Essi, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate, insistevano sull'eccezione di incompetenza per valore e, in via subordinata, sul rigetto delle domande dell'attore e sulla condanna di quest'ultimo alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Lo Z, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del proposto appello e, in subordine, chiedeva il rigetto del gravame e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di questa fase di giudizio, oltre che "al risarcimento dei danni a sensi dell'art. 96 c.p.c., da quantificarsi, anche equitativamente, nella ulteriore somma di L. 3.000,000 ...". Con sentenza 15.10 - 9.12.04 la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue. "... rigetta le domande proposte dallo Z nei confronti dei convenuti e l'appello incidentale;
condanna lo Z al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi Euro 1.397,14, di cui Euro 67,14 per spese, Euro 530,00 per diritti di procuratore ed Euro 800,00 per onorario di avvocato e delle spese di questa fase di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.627,26, di cui Euro 227,26 per spese, Euro 500,00 per diritti di procuratore ed Euro 900,00 per onorario di avvocato."
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Z Giuseppe.
Hanno resistito con controricorso Monaco Giacomo e Pisana Giuseppa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE artt. 272 c.c. artt. 214, 215, 216 c.p.c. SUB art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO;
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte di Catania ha ritenuto che il tardivo, generico e non meglio specificato "disconoscimento" di controparte abbia svuotato automaticamente ed irrimediabilmente di QUALUNQUE contenuto probatorio una registrazione fonografica, riportandosi al principio enunciato da Cass. 12715/1998 e precedenti sentenze. Ma già nel giudizio di appello lo Z aveva dedotto che secondo la Corte Suprema (Cass. sent. n. 8998 del 03-07-2001), per quanto riguarda la efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova, DEVE "essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) E DEVE AVVENIRE NELLA PRIMA UDIENZA O NELLA PRIMA RISPOSI A SUCCESSIVA ALLA RITUALE ACQUISIZIONE DELLE SUDDETTE RIPRODUZIONI,venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedi me male in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio ..". Come risulta dalla sentenza di appello, la audiocassetta fu prodotta alla udienza dell'8-5-96;
seguirono le udienze dell'11/12/96, del 14/5/97 e poi la udienza del 26/11/97. Il Monaco aveva l'onere di disconoscere l'audiocassetta (che costituisce il documento che vale come prova, mentre la trascrizione da parte del perito Aglieri serve solo ad una più agevole compulsazione) non oltre l'udienza successiva alla produzione, e cioè non oltre l'udienza dell'11/12/1996, e pertanto il disconoscimento effettuato a ben tre udienze dalla produzione è, secondo la predetta giurisprudenza, tamquam non esset. La tardività de disconoscimento venne prontamente eccepita alla stessa udienza del 26/11/1997, e poi ribadita alla udienza successiva del 14/10/1998. Il disconoscimento fu comunque anche generico e quindi inidoneo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE artt. 2712 c.c., artt. 214, 215, 216 c.p.c. sub art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO;
OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA" esponendo doglianze da riassumere come segue. In subordine, anche se, per assurdo, si volesse ritenere il disconoscimento tempestivo e specifico, la Corte non avrebbe dovuto ritenere la registrazione fonografica automaticamente privata di qualunque valore, poiché il disconoscimento delle registrazioni fonografiche di cui all'art. 2712 c.c. rispetto ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché solo quest'ultimo, (ed il suo combinato disposto con l'art. 216 c.p.c.) - a differenza del primo - preclude l'utilizzazione della
scrittura in mancanza di richiesta di verificazione e di giudizio positivo della stessa. Dunque, nella ipotesi più sfavorevole per il ricorrente, la corte avrebbe dovuto valutare la registrazione alla luce di tutte le altre prove ed elementi ritualmente acquisiti. Appare contraddittoria ictu oculi la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui da un lato ritiene rituale ed efficace il "disconoscimento" effettuato dal Monaco, dall'altro dà atto (pag. 13) che, sotto giuramento, lo stesso Monaco dichiara: "una delle due voci di cui alle registrazioni prodotte agli atti corrisponde alla mia voce", così contraddicendo clamorosamente le precedenti generiche sue contestazioni. Errata è anche la condanna del ricorrente alle spese.
I due motivi devono ritenersi inammissibili per le seguenti ragioni:
- A) in base al principio dell'autosufficienza del ricorso (v. tra le altre Cass n. 14262 del 28/07/2004;
cfr. Cass. a SEZ. U n. 9561 del 16/06/2003;
Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009), la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare ritualmente e quindi integralmente tutti i brani in questione dei verbale di causa (relativi alle udienze sopra citate, ed in particolare: 8/5/96, 11/12/96, 14/5/97 e 26/ 1 1/97), così da consentire a questa Corte una adeguata valutazione del valore e del significato della posizioni difensive esposte dalle parti nel contesto de quo. E per la medesima ragione avrebbe dovuto riportare integralmente il contenuto della registrazione fonografica (i brevissimi punti riportati sono insufficienti);
nonché la formula del suddetto giuramento (come deferito e come prestato). Nè varrebbe opporre a quanto ora esposto che qualora siano denunciati errores in procedendo questa Corte Suprema è giudice anche del fatto e può quindi controllare direttamente il contenuto di detto verbale;
infatti questo potere sussiste solo nell'ambito della valutazione della fondatezza del motivo;
ma prima di poter procedere questa valutazione è necessario accertare anzitutto l'ammissibilità della censura;
ammissibilità che va esclusa se viene violato detto principio di autosufficienza. Va infatti confermato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui vengano denunciali con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali" (Cass. Sentenza n. 5836 del 13/03/2007 e cfr. Cass. Sentenza n. 20405 del 20/09/2006);
- B) Con specifico riferimento alla audiocassetta ancor più palese appare la necessità che fossero riportati integralmente tutti i brani in questione del verbale di causa, se si considera che nella motivazione della sentenza (Cass. n. 8998 del 2001) citata dalla parte ricorrente si legge: "... Alla luce di quanto sinora detto è evidente che non può configurare un disconoscimento ex art. 2712 c.c. - idoneo a togliere alla riproduzione la sua portata probatoria - la condotta della parte che, dopo avere assistito alla visione di una cassetta video registrata e non avere mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne disconosca, il contenuto solo tardivamente nel corso di causa, e dopo l'esaurimento di un termine a tal fine concesso dal giudice ...";
il che implica la necessità di interpretare la frase (di poco precedente): "... ma deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione in giudizio della suddetta riproduzione ..." come volta ad affermare che si può parlare di disconoscimento tardivo solo con riferimento ad epoca comunque successiva alla visione (se si tratta di riproduzione visiva) od all'audizione (se si tratta di mera riproduzione sonora) della riproduzione stessa;
e non con riferimento alla mera produzione della medesima (qualora la controparte, a causa della particolare natura dell'oggetto prodotto, non sia stata posta in condizione di rendersi immediatamente conto del reale contenuto della risultanza istruttoria in questione);
tale condivisibile principio di diritto (oltre a dimostrare l'erroneità giuridica della tesi secondo cui "... Il Monaco aveva l'onere di disconoscere la audiocassetta (che costituisce il documento che vale come prova, mentre la trascrizione da parte del perito Aglieri serve solo ad una più agevole compulsazione) non oltre la udienza successiva alla produzione,e cioè non oltre la udienza dell'11/12/1996 ...") avvalora il rilievo che la parte ricorrente aveva l'onere di esporre in modo particolarmente accurato (e quindi tra l'altro riportando integralmente gli atti sopra citati) tutti gli eventi processuali in questione per porre questa Corte Suprema in condizioni di stabilire quando il Monaco fu posto concretamente in grado di esercitare i propri diritti difensivi;
ed in particolare di conoscere (e quindi valutare) il concreto contenuto della registrazione (ad es. tramite rituale audizione;
od essendo stata posta ritualmente a sua disposizione la suddetta trascrizione).
Non rimane dunque che rigettare il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato nel seguente dispositivo.

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