Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11298
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LOPAPA LUCA, nato a Marino il 18 ottobre 2000 avverso la sentenza n. 1453/2022, emessa il 16 febbraio 2022 dalla Corte d'appello di Roma Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
Udito l'avv. I B, difensore della parte civile in sostituzione dell'avv. A B, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'avv. S I, difensore del ricorrente in sostituzione dell'avv. C S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa 111 novembre 2020 dal Tribunale di Velletri, con cui L L è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale in favore della parte civile Trenitalia s.p.a.. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale. La Corte di appello non avrebbe valutato le difficoltà economiche dell'imputato, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, privo di occupazione e, pertanto, dipendente dal suo nucleo familiare, composto, però, da
Udita nell'udienza del 17 febbraio 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma;
Udito l'avv. I B, difensore della parte civile in sostituzione dell'avv. A B, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Udito l'avv. S I, difensore del ricorrente in sostituzione dell'avv. C S, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa 111 novembre 2020 dal Tribunale di Velletri, con cui L L è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma stabilita a titolo di provvisionale in favore della parte civile Trenitalia s.p.a.. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto la mancanza di motivazione sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale. La Corte di appello non avrebbe valutato le difficoltà economiche dell'imputato, all'epoca dei fatti appena maggiorenne, privo di occupazione e, pertanto, dipendente dal suo nucleo familiare, composto, però, da
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