Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2004, n. 19374
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L M;
- intimato -
avverso la sentenza n. 931/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 24/12/01 - R.G.N. 1047/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/06/04 dal Consigliere Dott. C F;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. G N, che ha concluso, chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24 ottobre - 24 dicembre 2001, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello proposto dall'Istituto Postelegrafonici avverso la decisione n. 1920 del 2000 del locale Tribunale che lo aveva condannato a corrispondere differenze di indennità di buonuscita e relativi accessori reclamate dall'ex dipendente dell'Ente Poste italiane (poi società Poste italiane) in epigrafe indicato.
I giudici di appello osservavano che l'indennità integrativa speciale dovuta in ragione del 60% a seguito della legge n. 87 del 1994, deve essere computata, senza subire ulteriori riduzioni, nella
base di calcolo della indennità di buonuscita determinata dalle norme vigenti (seguendo l'opposta interpretazione, il contributo dovrebbe essere calcolato sul 60% della percentuale dell'80% di cui al DPR 1032 del 1993). Avverso tale decisione l'IPOST ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo. Marco Lomonaco non ha depositato controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente denuncia, sotto vari profili, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla legge n. 87 del 1984 (art. 1), D.P.R. n. 1032 del 1973 (artt. 3, e 38).
Il ricorrente ripropone gli argomenti di diritto già esaminati e respinti dai giudici di appello.
Il ricorso è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 1 della legge n. 87 del 1994 nello stabilire che l'indennità integrativa speciale entra a far parte - nella misura del 60% - della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire, nella misura indicata, la suddetta indennità integrativa nel novero degli emolumenti computabili, ai fini della formazione della base contributiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della suddetta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emolumenti computabili. Ne consegue che, una volta individuata l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'80% annuo, così come disposto dagli articoli 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla citata legge n. 87 del 1994 (Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, 12 ottobre 2000 n. 13624, v. anche Cass. n. 246 del 2003). Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dell'intimato, che non ha svolto difese in questo giudizio. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.