Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/01/2020, n. 03238

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 27/01/2020, n. 03238
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03238
Data del deposito : 27 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: CARROZZA LUCIANO nato a PESCARA il 28/09/1946 nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: CURATELA FALLIMENTO ABRUZZO SPORT SRL avverso la sentenza del 08/06/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla bancarotta per distrazione di cui al capo a) per euro 756.977,11 e l'annullamento senza rinvio limitatamente alla bancarotta documentale semplice perché il fatto non sussiste. udito il difensore L'avvocato A D P, per la parte civile, deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato G G, quale sostituto processuale dell'avvocato R M, per il ricorrente imputato, si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 luglio 2018, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, del 7 giugno 2017, assolveva L C dal delitto ascrittogli al capo A, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e dichiarava prescritto il delitto contestato al capo B, riqualificandolo dall'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta in quella di bancarotta semplice, sempre documentale. Fatti ascrittigli quale amministratore della srl "Società Abruzzo Sport", dalla sua costituzione del 9 novembre 2001 al 10 agosto 2004, dichiarata fallita 1'8 novembre 2006. Condannava infine l'imputato a rifondere le spese del grado alla parte civile costituita, la curatela del fallimento.

1.1. Quanto alle due operazioni contestate a titolo di bancarotta patrimoniale, la Corte osservava che: - il credito che la Fondazione Ivec vantava nei confronti della fallita, per 756.543,03, risultava essere stato quasi interamente ceduto, anche se non si era trovato l'accordo scritto, ad una diversa società, facente capo sempre al prevenuto, la C;
in tal modo non si era depauperato il patrimonio della fallita, realizzando solo un mutamento del creditore della medesima somma, comunque dovuta;
- il versamento senza titolo di euro 237.630,93 alla medesima C era avvenuto il 10 agosto 2004, quando l'imputato non era più amministratore della fallita.

1.2. Quanto alla condotta contestata a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte rilevava che il perito non aveva riscontrato anomalie nelle scritture contabili obbligatorie tali da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così che gli errori in esse comunque compiuti dovevano essere ascritti al prevenuto al solo titolo di bancarotta semplice.
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