Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25610

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25610
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG M. FRANCESCA LOY che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Catania, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha determinato in dieci mesi la durata, dell'isolamento diurno inflitto a NZ IT, detenuto in espiaz,ione delta pena dell'ergastolo inflittagli con più sentenze di condanna, in luogo delh pena temporanea di anni 12, mesi 2 di 4, reclusione ed euro 6.000,00i di multa, di cui al provvedimento di cumulo del Procuratore generale della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari del 24 maggio 2018. 2. Ricorre IT, per' il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge. ì Lamenta che la Corte territoriale non ha considerato che la pena temporanea era già stata interamente espiata e che, pertanto, non poteva essere rivalutata la gravità dei reati per le quali essa era stata inflitta. Non ha, inoltre, tenuto conto che le pene dell'ergastolo, inflitte per reati diversi, sono state unificate solo ai fini esecutivi e che l'isolamento diurno, di conseguenza, avrebbe dovuto essere inflitto in relazione ad una delle due pene perpetue..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità alla luce della genericità delle censure proposte che, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, non specificano né le norme né i criteri di computo violati, limitandosi ad enunciare alcune criticità, invero, non del tutto comprensibili.

2. L'ordinanza impugnata è in sintonia con i principi ripetutamente affermanti a questa Cotte in tema di determinazione dell'isolamento

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