Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2024, n. 13404
Sentenza
14 febbraio 2024
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14 febbraio 2024
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Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.
Sul provvedimento
Testo completo
13404-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 144/2024 EMANUELE DI SALVO -· Presidente - CC 14/02/2024- DANIELA CALAFIORE R.G.N. 662/2024 UGO BELLINI VINCENZO PEZZELLA Relatore - MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies della 1. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. BASILIO PUOTI che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2023, il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente TO IS avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Torino del 27/7/2023, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 11 (delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/1990). Al IS è stata applicata, con ordinanza del GIP di Torino del 19.05.2021, eseguita il 12.05.2022, la custodia in carcere con riferimento al capo 11) della rubrica cautelare, relativo alla detenzione di circa 120 kg lordi di marijuana (con- tenenti 10,914 kg di principio attivo THC pari a 436.548 dosi medie singole), fatto commesso il 18.12.2018, nonché in relazione al capo 15) per la cessione di un quantitativo non precisato di cocaina a tale Capasso Giuseppe, fatto del 07.12.2018. In ordine a tali reati il IS è stato condannato, all'esito di giudizio abbre- viato in data 1/6/2022, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 15) nei delitto ex c. 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, oltre pena pecuniaria. A seguito di richiesta di concordato in appello pronunciata il 25.05.2023, la Corte di Appello ha rideterminato la pena inflitta in anni 4, mesi 3 e giorni 10 di reclusione, oltre la multa. In data 25/7/2023 il difensore dell'imputato ha avanzato istanza di sostitu- zione della misura con quella degli AA.DD. presso l'abitazione in Oria (BR), tenuto conto:
1. della costituzione spontanea presso la Casa Circondariale di Brindisi nel maggio 2022; 2. dell'atteggiamento "leale e costruttivo" tenuto durante l'interro- gatorio di garanzia;
3. della risalenza nel tempo dei fatti;
4. dell'assenza di carichi pendenti;
5. della sensibile riduzione di pena operata dalla Corte di Appello;
6. della possibilità di presidiare il ravvisato pericolo di recidivanza specifica, esclusi il rischio di fuga e quello di inquinamento probatorio, con la misura degli AA.DD. presso l'abitazione famigliare in Oria, ovvero in un luogo molto distante da quello di commissione dei fatti, consentendo in tal modo al prevenuto di occuparsi della figlia minore mentre la compagna si trovava al lavoro. Con ordinanza del 27/7/2023 la Corte torinese ha rigettato tale richiesta per l'assenza di elementi nuovi- diversi dal mero decorso del tempo - rispetto a quelli già presi in considerazione in sede di ordinanza applicativa e di successivo provvedimento reiettivo pronunciato dalla stessa Corte il 26/05/2023). E il successivo appello, come detto, è stato rigettato dal tribunale del rie- same con il provvedimento impugnato. 2 2. Ricorre il IS, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la viola- zione dell'art. 274 cod. proc. pen. Il ricorrente, nell'impugnare il provvedimento di rigetto emesso dal Tribu- nale di Torino, premettendo che l'esecuzione del provvedimento cautelare è avve- nuta previa volontaria costituzione all'autorità giudiziaria, richiama le doglianze proposte nell'atto di appello cautelare e definisce la motivazione con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura apparente e apodit- tica. Osserva, in relazione alla ritenuta mancanza di comportamenti significativi di collaborazione e resipiscenza, che il ricorrente ha ammesso gli addebiti conte- stati. E quanto alla ritenuta irrilevanza della riduzione di pena avvenuta in appello e del tempo trascorso in vinculis nonché di quello trascorso dalla commissione del reato, in tema di attenuazione delle esigenze cautelari, rileva che il lasso tempo- rale di detenzione cautelare, pari a oltre un anno e sei mesi, impone una valuta- zione sull'adeguatezza e proporzione della misura anche in relazione al residuo di pena da scontare. In relazione al pericolo di reiterazione del reato, si osserva in ricorso che le motivazioni rese appaiono astratte prive di riferimenti concreti a circostanze affe- renti la modalità della condotta di reato e la personalità del soggetto. E ancora, il giudizio di pericolosità sociale non troverebbe alcun riscontro nei precedenti penali. Il riferimento ad altre azioni delittuose in Oria sarebbe fondato unicamente su di una conversazione nella quale non vi è alcun riferimento a episodi specifici o temporalmente collocati. Si rileva, infine, che se è vero che la valutazione sul pericolo di recidivanza debba essere autonoma per la posizione processuale di ciascun imputato, non può non rilevarsi che nel caso specifico il IS è l'unico dei coimputati sottoposto a misura cautelare, senza alcuna giustificazione in relazione al suo profilo sogget- tivo. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con gli ulteriori adempimenti di legge.
3. Nei termini di legge le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati. 3 Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Ne deriva il proposto ricorso va rigettato.
2. In premessa va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da