Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2022, n. 20521

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2022, n. 20521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20521
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 22243-2015 proposto da: Z G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIMA

20, presso lo studio dell'avvocato V I, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR

19, presso lo studio dell'avvocato R D L T, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 197/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/07/2015 R.G.N. 197/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Rg.22243/2015

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 197/2015 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Larino, ha respinto la domanda proposta da G Z nei confronti della datrice Poste Italiane spa, di cui era dipendente dal 1984, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento senza preavviso, intimatogli con lettera del 24.11.2011, a seguito di contestazione di addebito formulata in termini di gravi irregolarità poste in essere nello svolgimento delle mansioni di sportellista presso l'Ufficio postale di Montenero di Bisaccia.

2. In particolare, al lavoratore era stato contestato di avere eseguito due operazioni di prelievo, disconosciute dalla titolare, effettuate presso il citato Ufficio nei giorni 7 e 15 gennaio 2019 per importi rispettivamente di euro 5.000,00 e di euro 1.700,00, consegnando le somme ai richiedenti, nipoti della intestataria e uno dei quali affine allo stesso Zappitelli, sebbene non muniti di delega.

3. La Corte territoriale, affermata l'ammissibilità del reclamo, ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che i comportamenti previsti dalle disposizioni collettive con la sospensione erano solo quelli caratterizzati dall'assenza di dolo, mentre, qualora fosse stato ravvisabile l'elemento intenzionale, la sanzionabilità con il licenziamento senza preavviso richiedeva unicamente la verifica del forte pregiudizio arrecato o che potesse essere arrecato alla società o ai terzi;
ha precisato che, nel caso di specie, le due violazioni erano connotate dal carattere doloso e che la restituzione successiva delle somme non privava la sussistenza del forte pregiudizio arrecato all'intestataria del conto;
ha specificato che proprio l'anzianità di servizio dello Zappittelli avrebbe dovuto indurlo a non effettuare le suddette operazioni, le quali avevano compromesso la legittima aspettativa datoriale nella futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa.

4. Avvero la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione G Z affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

5. Il Procuratore Generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. i k( 6. Poste Italiane spa ha depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali del lavoro: in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 4 lett. n) e comma 6 lett. c) del

CCNL

14.4.2011 applicato al rapporto di lavoro e conseguente violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla mancanza addebitata ex art. 7 legge n. 300/1970. 2. G Z sostiene che i Giudici di seconde cure avevano erroneamente individuato ed interpretato le norme contrattuali, applicate alla fattispecie, con il ritenere che dalle condotte asseritamente dolose commesse era derivato tanto un pregiudizio nei confronti dei terzi quanto nei confronti degli scopi aziendali;
che altrettanto erroneamente avevano considerato la rottura del vincolo fiduciario nell'attuazione degli obblighi del prestatore di lavoro;
che inoltre, avevano omesso di parametrare il giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto addebitato e che le condotte non erano state commesse "deliberatamente" al fine di procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, non essendosi verificato alcun pregiudizio, reale o potenziale, a terzi o alla società datrice;
che, infine, non avevano valorizzato l'episodicità delle due violazioni. Il ricorrente conclude, quindi, nel senso che doveva essere esclusa la gravità della condotta con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria.
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