Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2020, n. 09193

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2020, n. 09193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09193
Data del deposito : 19 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 7312-2018 proposto da: TT ST, DU MA EP, LA CO, NN OR, elettivamente \ domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo V studio dell'avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e difesi dagli avvocati GI MA,

FERDINANDO MA;

2480

- ricorrenti -

contro

GENERALI ITALIA SPA

00885351007, in persona del Funzionario Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE;

GENERALI ITALIA SPA

00885351007, in persona del Funzionario Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE GIANTURCO

6, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SCOFONE;

- controricorrenti -

nonchè

contro

AR MA CA;
- intimata - Nonché da: MI AN, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO FERINA;
- ricorrente incidentale -

contro

TT ST, LA CO, NN OR, DU MA EP, AR MA CA, DENARO PIETRO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 23/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento 2° motivo del ricorso incidentale FÒ con assorbimento rimanenti motivi;
rigetto ricorso principale;
udito l'Avvocato GI MA;
udito l'Avvocato FILIPPO SCIUTO;
udito l'ArbDcato ROBERTA RUSSO per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.TE IL, IA US FO, AT US e RA PA ricorrono, affidandosi ad otto motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva riformato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore della Lloyd Italico Ass.ni Spa, essendo ritenuta prescritta la pretesa vantata.

1.1. Per ciò che qui interessa, la società Cooperativa Rocca Busambra a r.I., della quale i ricorrenti erano soci, al fine di realizzare un albergo che doveva essere effettuato su un terreno demaniale della Regione Sicilia, si era obbligata a rilasciare una cauzione di importo pari al contributo regionale erogato per garantirne il corretto utilizzo;
ed aveva stipulato con la Lloyd Italico Spa una polizza cauzionale sostitutiva del versamento in danaro di cui era beneficiario l'Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana.

1.2.11 contratto conteneva una "appendice per dichiarazione di coobbligazione", con assunzione di responsabilità solidale da parte degli odierni ricorrenti che si erano obbligati a tenere indenne la compagnia di assicurazione "da ogni pagamento effettuato a qualunque titolo sulla base della polizza ed a semplice prima richiesta".

1.3. La Corte territoriale ha ribaltato la pronuncia di primo grado ed, affermata la natura fideiussoria della polizza cauzionale, ha statuito che il termine di prescrizione era decennale e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.

2. Hanno resistito tutti gli intimati: in particolare, AN FÒ, volontariamente intervenuta nel giudizio di opposizione, ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria, al quale Generali Italia Spa, già Alleanza Toro Spa ed ancor prima Lloyd Italico Assicurazioni Spa ha resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 137, 156, 132 n° 2 , 111, 115 e 285 cpc, nonché degli artt. 2946 e 2952 c.c.

1.1. Deducono la nullità del decreto ingiuntivo opposto per impossibile identificazione dell'istante, in quanto il provvedimento era stato richiesto da un soggetto diverso da quello che aveva sottoscritto il contratto di cui alla polizza stipulata, a questi succeduto;
propone la stessa censura in relazione alla notifica dell'atto d'appello.

1.2. Il motivo è inammissibile. Premesso che il rilievo è stato parzialmente affrontato dalla Corte d'appello (pag. 10 della sentenza in relazione alla difesa degli odierni ricorrenti ) che ha affermato che nell'atto si dava conto della successione a titolo particolare della Toro Ass.ni Spa in virtù di mandato conferito dalla Alleanza Toro Spa, si osserva che la censura difetta di autosufficienza non essendo stato affatto trascritto il testo della notifica che si assume essere viziata, né è stata indicata la sede processuale dove essa può essere rinvenuta.

1.3. Al riguardo, non è inutile richiamare il principio, ormai consolidato, secondo il quale "al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso . concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli dì parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ." ( Cass. 22607/2014;
Cass. 25482/2014).

1.4. Ed è stato altresì affermato sia che "qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze - che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione" ( cfr. Cass. 13615/2019 ), sia, in relazione allo specifico contrasto fra il soggetto notificante ed il sottoscrittore della polizza, che "ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti." ( Cass. 1150/ 2019 ).

1.5. Tanto premesso, si osserva che nel ricorso non è stato trascritto nessuno dei due atti dai quali potrebbe desumersi la sussistenza del vizio denuciato;
né è stato indicata la sede processuale nella quale essi possono essere rinvenuti, al fine di consentire al Collegio di apprezzare l'errore denunciato.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 co 1 nn. 3 e 4 cpc, i ricorrenti deducono la nullità della polizza cauzionale e della relativa appendice per difetto di capacità sostanziale e processuale dell'assessorato contraente, nonché del suo assessore per mancanza di autonomia soggettiva;
la violazione degli artt. 75, 100, 112 e 132 co 4 cpc ;
la nullità degli artt.

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