Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/06/2018, n. 25100
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI R C V nato il 25/11/1965 a MATERA avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di Cdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere E C;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La CORTE APPELLO di C, con sentenza in data 26/06/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di C, in data 21/02/2014, nei confronti di DI R C V confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 368 cod. pen. commesso il 21 febbraio 2010. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e mancanza assoluta di motivazione in relazione alle richieste difensive decisive nell'appello (assoluzione per omessa considerazione di prove inequivocabili sulla falsità dell'accusa), risultando la responsabilità dell'imputato basata su una errata valutazione delle prove, avendo utilizzato le dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilità era stata criticata dalla stessa Corte di appello per l'assoluzione per l'altra imputazione di truffa, non accertando se l'imputato all'atto della denuncia sapesse dell'innocenza della persona offesa, in quanto non era il traente o giratario dell'assegno;la ricostruzione dei fatti era illogica (sia quanto allo scopo e utilità effettiva della denuncia di smarrimento sia ai tempi della denuncia rispetto alla dazione del titolo) e basata su prove mancanti (tra l'altro non ascoltando il traente del titolo, teste dell'accusa);il fatto andava al più qualificato nella fattispecie ex art. 367 cod. pen.;vizio di motivazione in relazione a doglianze decisive di appello in relazione agli artt. 157, 367 e 368 cod. pen. e 521 cod. proc. pen., con richiesta di riqualificare i fatti per i motivi sopra indicati e dichiarare la prescrizione del reato.
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