Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2010, n. 15372
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L'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 cod. civ., riguarda sia la parte dell'immobile di esclusiva proprietà del locatore sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato; ne consegue che, dedotta ed accertata, anche a mezzo di CTU, la violazione del predetto obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale all'inadempimento e può, pertanto, chiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo l'uso convenuto e il maggior danno da inadempimento.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3696-2006 proposto da:
GP IMMOBILIARE FINANZIARIA DI CE OR & C. SAS, 01329600033, in persona del Legale Rappresentante Socio Accomandatario Geom. Florio Marcello, considerata domiciliata "ex lege" in Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BORGNA RICCARDO, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
GOMBE SPA, 00191610039, in persona del suo legale rappresentante sig.ra GN IA ER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BROVELLI GIANCARLO giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1657/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Sezione Quarta Civile, emessa il 14/10/2004, depositata il 27/11/2004;
R.G.N. 1064/2004. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato Angelo COLUCCI per delega avv. Riccardo BOEGNA;
udito l'Avvocato Michele SINIBALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LA S.A.S. IMMOBILIARE FINANZIARIA DI CE OR, nella veste di conduttrice, conveniva dinanzi al Tribunale di Verbania la locatrice soc. GOMBE deducendo che i locali siti in quel di Belgirate erano divenuti inagibili per infiltrazioni di acqua e chiedeva che la locatrice fosse condannata alle spese di risanamento ed al risarcimento dei danni. Si costituiva la locatrice e contestava il fondamento delle domande.
2. Il Tribunale con sentenza del 20 marzo 2003 rigettava la domanda e condannava la attrice alla rifusione delle spese di lite.
3. La decisione era appellata dalla immobiliare che ne chiedeva la riforma, resisteva la