Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2017, n. 9861

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In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, continua ad essere proibita, in base al codice deontologico forense, la divulgazione dei nominativi dei clienti, nonostante il loro consenso, non potendo includersi tale dato, da cui potrebbero derivare indirette interferenze sullo svolgimento dei processi ancora in corso, nella pubblicità informativa circa le caratteristiche del servizio offerto, i cui divieti legislativi e regolamentari sono stati abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. b), del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2017, n. 9861
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9861
Data del deposito : 19 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

9 8 6 11 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Disciplinare IN NOME DEL POPOLO ITALIANO avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 15850/2016 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 9861 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF Ud. 22/11/2016 Presidente Sezione Dott. CARLO PICCININNI PU CI - Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Rel. Pres. Sezione Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Consigliere Dott. STEFANO BIELLI Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15850-2016 proposto da: GI IE, LL AO, AR ELISABETTA, 2016 rappresentati e difesi da sé medesimi ed elettivamente 734 domiciliati in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato M. CHIARA MORABITO;
ricorrenti

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
intimati avversO la sentenza n. 55/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata l'8/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
udito l'Avvocato Paolo LL;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per la cassazione senza rinvio. Fatti di casa Gli avvocati Guglielmo Borgiani, Paolo Parisella ed Elisabetta Bovari hanno impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione del COA di TA che aveva irrogato loro la sanzione dell'avvertimento per avere riportato nel sito internet del proprio studio -col loro consenso- l'elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa e dei principali clienti assistiti per progetti specifici in violazione degli artt. 6 e 17 del codice. Il C.N.F. ha respinto il ricorso, tra l'altro evidenziando che le norme deontologiche relative alla pubblicità devono leggersi considerando la peculiarità della professione forense in virtù della sua funzione sociale la quale impone, conformemente alla normativa comunitaria, le limitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione. Per la cassazione di questa sentenza gli avvocati Borgiani, Parisella e Bovari ricorrono con quattro motivi. Il Coa di TA non si è costituito. Ragioni della decisione Col primo motivo si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 17 codice deontologico forense e 2 d.l. n. 223 del 2006, norma, quest'ultima, che ha abrogato tutte le disposizioni prevedenti divieti di pubblicità informativa, tra i quali è da ritenersi compreso quello di rendere noti i nomi dei clienti;
col secondo motivo si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 38 r.d. n. 1578 del 1933 e 17 codice deontologico forense anteriore alla novella del 2014, non costituendo la pubblicazione dei nomi dei clienti attività contraria al decoro della professione;
con il terzo motivo si denuncia violazione del combinato disposto

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