Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14404
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Presidente -
Dott. C V - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. S O - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STAZIONE S.Pietro 45, presso lo studio dell'avvocato M P, difesa dall'avvocato G F, giunta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C G, C A, DI G C, C G, C M, C MCHELE, nella qualità di eredi di C M, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato G B, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1231/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/04 dal Consigliere Dott. V C;
udito l'Avvocato B G, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. i germani G, Antonio e M C, lamentando immissioni sonore moleste provenienti dall'impianto frigorifero dell'opificio di P C, chiesero al Pretore di Marano di ordinarne lo spostamento a distanza maggiore dagli immobili di loro proprietà o, in subordine, di disporne l'isolamento acustico.
L'adito Pretore, ritenute intollerabili le immissioni, ordinò alla Palma di spostare la torre di raffreddamento in zona più periferica della proprietà, di insonorizzare i locali motori, di chiudere i vani finestra di detti locali.
Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, questo, con sentenza del 19 maggio 1992, confermò in provvedimenti del Pretore. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22/11 - 12/12/1995, accogliendo il gravame proposto dalla soccombente, rigettò la domanda proposta dai germani Curto.
Questi ultimi proposero ricorso per Cassazione e questa Corte, con sentenza n. 5398, pubblicata il 2.6.1999, cassò la sentenza impugnata osservando:
- che le norme disciplinanti in via generale i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, in quanto mirano ad assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, perseguono finalità di interesse pubblico e sono, quindi, destinate a regolare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione, non già i rapporti di natura patrimoniale tra privati, alla cui disciplina è destinato l'art. 844 cod. civ.;
- che, pertanto, anche se le immissioni non superano i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità ai sensi dell'art. 844 va effettuato ugualmente e con riferimento alla situazione concreta;
- che, a tale riguardo, la destinazione industriale stabilita dagli strumenti urbanistici per la zona in cui sono ubicati i fondi, può assumere rilevanza se ed in quanto essa possa concorrere a determinare - a causa della presenza, nel detta zona, di insediamenti prodottivi - il rumore di fondo a cui occorre far riferimento per stabilire il livello di tollerabilità delle immissioni;
- che in tal caso, la valutazione va effettuata contemperando le esigenze della proprietà con quelle della produzione, secondo quanto previsto dalla norma civilistica;
- che, nel caso di specie, la corte di merito si era limitata a far coincidere il livello di tollerabilità - che avrebbe dovuto accertare in concreto - con quello determinato in via generale ed astratta dal succitato decreto, non applicando, quindi, i criteri fissiti dall'art. 844 c.c.. Riassunta la causa innanzi alla Corte di Appello di Napoli, questa, con sentenza 9 febbraio - 2 maggio 2001, ha rigettato l'appello di P C.
Ha osservato il giudice di rinvio:
- che, la zona urbanistica D1, in cui era ubicato l'opificio della Palma, era confinante con la zona D destinata a costruzioni residenziali;
- che dai rilievi tecnici era emersa la intollerabilità delle immissioni, considerata la relativa tranquillità delle zona;
- che, con lo spostamento della fonte del rumore (torre di raffreddamento) era possibile contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà residenziale confinante;
- che era irrilevante la mancanza di autorizzazione all'edificazione dell'edificio degli attori, peraltro abitato prima della installazione dell'impianto da cui promanavano le immissioni. Avverso detta sentenza P C ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso G e A C nonché C D G, G, M e M C, eredi di M C.
Le patti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., assumendosi dalla ricorrente che la Corte di Appello avrebbe violato il principio di diritto affermato dalla Cassazione laddove non aveva considerato che il rumore di fondo preesistente era superiore a quello riscontrato successivamente all'avvenuto spostamento della torre che era stata sostituita con un impianto più moderno e silenzioso. La intollerabilità delle immissioni era stata affermata dalla Corte di merito "quasi arbitrariamente" e senza considerare le priorità, la prevalenza delle ragioni della produzione, "la destinazione legittima della zona urbanistica ".
Non è fondato.
La S.C. nella sentenza rescindente, aveva affermato il principio secondo cui nella specie, pur in presenza del