Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2018, n. 02561
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 17413-2010 proposto da: G M, G I, GIANNI ANGELA CHIARA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato S L P, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO SAN BONIFACIO, VINCENZO DONNAMARIA procura in atti;- ricorrenti -contro AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE DI ROMA in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè controDIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 3 UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4;- intimata - avverso la sentenza n. 151/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 12/05/2009;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. G M S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F S che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;udito per i ricorrenti l'Avvocato M per delega dell'Avvocato P che ha chiesto l'accoglimento;udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. I, M ed A C G propongono sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.151/14/09 del 12 maggio 2009 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e rettifica con il quale l'agenzia delle entrate aveva rideterminato il valore finale di terreni da essi venduti nel 2001 alla Incrementi Fabbricati Terreni IFET srl, liquidando conseguentemente una maggiore Invim. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - l'amministrazione finanziaria non fosse decaduta dalla pretesa, dal momento che l'avviso in questione doveva ritenersi tempestivamente notificato, in considerazione del principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario;- la rettifica di valore del terreno fosse congrua, anche "in considerazione del fatto che il cespite ricade in zona 03 recupero urbanistico con indice di edificabilità 0,80 mc/mq". Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate. I contribuenti hanno depositato - per la precedente udienza del 1^ dicembre 2016 poi rinviata ad oggi, su istanza dei medesimi, in pendenza dei termini di definizione della lite ex art.6 di. 193/16 - memoria ex art.378 cod.proc.civ.. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.477/2002. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso la decadenza dell'amministrazione finanziaria in applicazione di un principio, quello di scissione degli effetti della notificazione, valevole unicamente in ambito processuale e non anche impositivo. § 2.2 II motivo, assistito dal quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis cod.proc.civ. qui applicabile ratione temporis, è destituito di fondamento. Ciò in base al consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui: "in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente;atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (Cass. ord.22320/14;in termini, Cass. 26053/ , Cass. 15298/08).Ric.n. 17413/10 rg. - Ud.del 10 -ft---;.• 2018 D C § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cod.proc.civ.. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sussistente la prova documentale della tempestiva notifica dell'avviso di rettifica impugnato, nonostante che l'avviso di spedizione del medesimo a mezzo del servizio postale fosse stato prodotto unicamente per taluni contribuenti, non per tutti. § 3.2 II motivo deve ritenersi inammissibile, posto che esso mira a far emergere una vera e propria 'svista' nella quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ricostruire il compendio probatorio in atti;in particolare, nel riferire l'avviso di spedizione prodotto in giudizio alla posizione di tutti indistintamente i contribuenti, invece che di taluno soltanto. Trattandosi appunto - nella stessa prospettazione di parte - non già di un errore valutativo o di giudizio, bensì di un errore di fatto derivante dalla falsa percezione del contenuto di un documento posto dal giudice, in asserito contrasto con le risultanze processuali, a base del suo ragionamento, ricorrevano i presupposti del vizio revocatorio ai sensi dell'articolo 395 n.4) cod.proc.civ., non già del ricorso per cassazione (Cass. nn.2529/16;5149/03 ed innumerevoli altre). Conferma di ciò si desume dalla circostanza che la disamina in questa sede di tale errore - nemmeno dedotto dai ricorrenti quale vizio di motivazione, ma unicamente quale violazione di norma processuale comportante nullità della sentenza - implicherebbe necessariamente un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 4 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per violazione degli artt. 2 d.lgs. 546/92;132, 2^ co.cpc e 118 disp.att. cod.proc.civ. Per avere la commissione tributaria regionale reso una motivazione contraddittoria e fuorviata dall'erroneo convincimento che la rettifica di cui all'avviso impugnato avesse riguardato il valore 'iniziale' del compendio immobiliare, invece che quello 'finale'. § 4.2 Il motivo non può trovare accoglimento. Va in primo luogo osservato che esso è stato formulato in relazione ad un asserito vizio comportante nullità della sentenza per difetto di contenuto essenziale;là dove i profili di contraddittorietà e di erronea ricostruzione della fattispecie - in 'concreto' e non in 'astratto' - avrebbero, se mai, comportato la configurabilità di un vizio non di violazione di legge, bensì motivazionale in senso stretto, come tale deducibile ex art.360, 1^ co. n. 5 (non nn.3 o 4)) cod.proc.civ.. In ogni caso, è dirimente rilevare come la sentenza impugnata, ancorché facente erroneo richiamo - nella parte narrativa dello svolgimento del giudizio - alla rettifica del valore 'iniziale' del compendio, ha poi fatto univoco e ripetuto riferimento -/nella parte esplicativa della decisione adottata - ai 'valori accertati dall'ufficio'. en Etv 4 Ric.n. 17413/10 rg. — Ud.del 10 betteralik 2018 E ciò mediante richiamo e vaglio critico di risultanze processuali (in primo luogo, la "dettagliata stima UTE" allegata all'avviso) invece concernenti pacificamente il valore 'finale' del terreno. Il che è riconosciuto anche dai contribuenti, là dove riferiscono de plano come la stima dell'agenzia del territorio, presa a riferimento dalla commissione tributaria regionale, contenesse "unicamente la valutazione dei cespiti al 10 settembre 2001 ed al 31 dicembre 1992" (memoria cit.). Orbene, nel riferire il proprio giudizio di congruità al valore accertato dall'ufficio mediante la suddetta relazione tecnica, il giudice di merito ha evidentemente preso in esame proprio la rettifica del valore 'finale' così individuato dall'amministrazione finanziaria alla data ultima di rilevanza Invim (31 dicembre 1992). Il critico recepimento della perizia UTE in questione e degli altri elementi di convincimento esposti in sentenza (eccessiva esiguità ed inverosimiglianza dei valori dichiarati dai contribuenti;stima attribuibile ad immobili similari;destinazione urbanistica ed indice di edificabilità) depongono, in definitiva, per attribuire al richiamo in sentenza alla rettifica del valore 'iniziale' la natura di mero refuso, del tutto privo di reale incidenza decisoria. In definitiva, risulta dalla sentenza che il giudice di merito abbia correttamente formato il proprio convincimento di congruità con riguardo al valore peritale adottato dall'amministrazione finanziaria, a sua volta individuabile in quello (finale) rettificato al 31 dicembre 1992 (come anche risultante dal prospetto riepilogativo della rettifica esposto dai contribuenti in ricorso);non, dunque, alla data di acquisizione dei terreni, e nemmeno a quella della loro cessione (24 settembre 2001). § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. - vizio motivazionale concernente la stima del compendio immobiliare. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, nella stessa ottica di carenza motivazionale, l'incongruenza rappresentata dal fatto che la commissione tributaria regionale - emettendo, unitamente a quella qui impugnata, altre due sentenze identiche perché concernenti vendite distinte ma contestuali a quella qui dedotta - avrebbe in realtà deciso alla stessa maniera fattispecie ispirate a criteri estimativi differenti. § 5.2 I motivi in questione, suscettibili di trattazione unitaria per l'identica sorte che li connota, sono inammissibili perché privi del necessario 'quesito di fatto', ovvero 'momento di sintesi', prescritto dall'articolo 366 bis cit.. Va in proposito ribadito che: "in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l'onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall'art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempi/ft° non 6C14 5 Ric.n. 17413/10 rg. - Ud.del 10 #01:gret 2018 già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un 'quid pluris' rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ma assume l'autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente" (Cass.5858/13;v. anche
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi