Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27170

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L'autotutela della P.A., attuata mediante lo strumento autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato, si riferisce ad ipotesi tassativamente previste per legge, non estensibili in via di analogia a casi diversi. Ne deriva che, in tema di rapporto scaturente da un contratto di fornitura ad evidenza pubblica (nel caso derivante da licitazione privata), la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla P.A. (nella specie, a seguito della instaurazione di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa in danno dello Stato a carico del fornitore) va inquadrata nel catalogo dell'autotutela privata, che, in caso di inesatto adempimento, legittima la controparte, "ex" art. 1460 cod. civ., alla sospensione del pagamento del prezzo; e le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando devolute a quella del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27170
Data del deposito : 20 dicembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

27 1 70/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto fornitura a P.A. e SEZIONI UNITE CIVILI pagamento interessi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11948/04 CARBONE Presidente aggiunto Dott. Vincenzo 15062/04 IANNIRUBERTO- Pres. di sezione Dott. Giuseppe Cron.21170 ALTIERI Consigliere Dott. Enrico Rep. 63.19 Consigliere - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Ud. 12/10/06 Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT EN Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro 2006 MCM MANIFATTURIERE COTONIERE S.P.A.;
2143 - intimata - pu e sul 2° ricorso n° 15062/04 proposto da: MCM MANIFATTURE COTONIERE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO IMBARDELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato OLIVA ANDREA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-· controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MINISTERO DELLA DIFESA;
intimato avversO la sentenza n. 1585/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Massimo BACHETTI dell'Avvocatura Generale dello AT;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico LL che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, AGO, rinvio per il resto ad una sezione semplice. Svolgimento del processo Con citazione innanzi al tribunale di Roma del 18 ottobre 1996 la società Manifatture Cotoniere Meridio- 2 пры nali spa conveniva in giudizio il Ministero della Dife- sa per ottenerne la condanna al pagamento della com- plessiva somma di lire 1.935.743.900, oltre interessi e rivalutazione. Detta somma la società reclamava quale residuo im- porto del prezzo di una fornitura di merce effettuata in esecuzione di due contratti stipulati a seguito di licitazione privata. Il convenuto Ministero della Difesa, che era re- stato contumace, nel corso del giudizio di primo grado effettuava il pagamento della pretesa somma, ma non an- che degli interessi, per cui il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere quanto ala domanda del prezzo della fornitura e condannava il Ministero della Difesa a pagare gli interessi di mora a decorrere dalla domanda. La sentenza era impugnata dalla società Manifattu- re Cotoniere Meridionali spa, che chiedeva il ricono- scimento degli interessi dalla pregressa data di emis- sione delle fatture e l'attribuzione della rivaluta- zione del credito, che il tribunale le aveva negato in mancanza di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. Il Ministero della Difesa proponeva gravame inci- dentale, con il quale deduceva il difetto di giurisdi- 3 pm zione del giudice ordinario e, comunque, 1'infondatezza della pretesa della società.. Assumeva, quanto al dedotto difetto di giurisdizio- ne del giudice ordinario, che il provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione del pagamento del prezzo della fornitura a seguito della instaurazio- ne di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa in danno dello AT a carico del rappresentante legale della società, costituiva la manifestazione di autotutela della P.A., rispetto alla quale la situazio- ne soggettiva dell'impresa fornitrice era di

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