Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1969, n. 3911

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Il canone enfiteutico e normalmente inscindibile ed irriducibile, rappresentando la controprestazione per i vantaggi concessi all'enfiteuta e, come a questo si devolvono tutti gli incrementi del fondo da qualunque causa determinati, cosi su lui ricadono i danni della fruttificazione.*

L'art 961 cod civ consente la divisibilita del canone nel caso di divisione del fondo tra coenfiteuti o tra gli eredi dell'unico enfiteuta, nonche di godimento separato del fondo. Se ne desume che, in ogni altro caso, unico resta il fondo enfiteutico ed il suo godimento, unico, quindi ed inscindibile il canone.*

L'art 963, comma secondo, cod civ stabilisce che l'enfiteuta puo chiedere una congrua riduzione del canone se e 'perita' una parte notevole del fondo ed il canone risulti sproporzionato al valore della parte residua. Cio significa che normalmente la riduzione del canone va fatta lasciando inalterato l'indice unitario, che va moltiplicato solo per la superficie rimasta.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/12/1969, n. 3911
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3911
Data del deposito : 6 dicembre 1969

Testo completo

L'art 961 cod civ consente la divisibilita del canone nel caso di divisione del fondo tra coenfiteuti o tra gli eredi dell'unico enfiteuta, nonche di godimento separato del fondo. Se ne desume che, in ogni altro caso, unico resta il fondo enfiteutico ed il suo godimento, unico, quindi ed inscindibile il canone.*