Cass. civ., sez. III, ordinanza 09/03/2018, n. 05665
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25853-2015 proposto da: L G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
FERRARI
35, presso lo studio dell'avvocato M F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 2017 LORENZIN GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2305 VIA
MARIANNA DIONIGI
29, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dall'avvocato G M giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 241/2015 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. P P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, tuttavia, la Corte, ove lo ritenga, formuli, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto di cui innanzi;
FATTI DI CAUSA
G L, con precetto e contestuale pignoramento immobiliare, azionava esecutivamente una sentenza di primo grado che le aveva attribuito una somma pari alla quota ereditaria riconosciuta di sua spettanza a seguito dell'apertura della successione paterna, disponendo lo scioglimento della relativa comunione e ponendo l'importo a carico del donatario G L. Quest'ultimo si opponeva all'esecuzione sostenendo che la decisione sottesa era titolo inidoneo all'esecuzione in quanto afferente a pronuncia dichiarativa in punto di diritti ereditari, cui il capo condannatorio era sinallagmaticamente correlato. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la stessa dando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, riassunto da G L. Il tribunale rigettava l'opposizione negando il rapporto di sinallagmaticità. Avverso questa decisione ricorre per cassazione G L affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso G L. Le parti hanno presentato memorie e il pubblico ministero
FERRARI
35, presso lo studio dell'avvocato M F M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro 2017 LORENZIN GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, 2305 VIA
MARIANNA DIONIGI
29, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentata e difesa dall'avvocato G M giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 241/2015 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 12/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2017 dal Consigliere Dott. P P;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANNA MARIA SOLDI che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, tuttavia, la Corte, ove lo ritenga, formuli, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., il principio di diritto di cui innanzi;
FATTI DI CAUSA
G L, con precetto e contestuale pignoramento immobiliare, azionava esecutivamente una sentenza di primo grado che le aveva attribuito una somma pari alla quota ereditaria riconosciuta di sua spettanza a seguito dell'apertura della successione paterna, disponendo lo scioglimento della relativa comunione e ponendo l'importo a carico del donatario G L. Quest'ultimo si opponeva all'esecuzione sostenendo che la decisione sottesa era titolo inidoneo all'esecuzione in quanto afferente a pronuncia dichiarativa in punto di diritti ereditari, cui il capo condannatorio era sinallagmaticamente correlato. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la stessa dando termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, riassunto da G L. Il tribunale rigettava l'opposizione negando il rapporto di sinallagmaticità. Avverso questa decisione ricorre per cassazione G L affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso G L. Le parti hanno presentato memorie e il pubblico ministero
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