Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/07/2004, n. 14179
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. L P M - Consigliere -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, M DLLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
S BHARE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 100/02 del Giudice di pace di MILANO, depositata il 08/01/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. M R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M A che ha concluso in via principale che sia affermato il difetto assoluto di giurisdizione, in subordine a.g.o. e rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 gennaio 2002, il Giudice di pace di Milano ha condannato, in solido, il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare all'avvocato Sami Behare la somma di L. 565.453 (ed interessi correlativi) a titolo di risarcimento danni per ritardo nella liquidazione di un compenso professionale (per attività svolta in favore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio): ritardo dovuto ad impugnazione proposta dal P.M. avverso l'iniziale provvedimento di liquidazione, che era, quindi, divenuto efficace solo dopo la reiezione (per infondatezza) di quel gravame. Contro detta sentenza la Presidenza del Consiglio ed il Ministro della Giustizia hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del Giudice a quo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla premessa che la pretesa risarcitoria - azionata (come nella specie) oltre i limiti sostanziali e prescindendo dalle scansioni e forme processuali prevista dalla l. n. 117/88, in relazione a danni rappresentati da (mere) implicazioni fattuali connesse all'esercizio di funzioni istituzionali del magistrato - non trovi base giuridica alcuna nel quadro di disciplina dell'esercizio dell'azione di responsabilità civile nel confronti di magistrati, quale fissato, dalla citata legge n. 117/88, in attuazione dei precetti costituzionali (artt. 101, 102, 107, 108) di garanzia dell'autonomia ed indipendenza della magistratura - le Amministrazioni ricorrenti desumono, pregiudizialmente (e preliminarmente alla pur denunziata violazione dei suddetti precetti costituzionali), la carenza di giurisdizione del giudice adito "per difetto di situazione giuridica tutelata".
2.- Ritiene, però, al riguardo il Collegio che dalla riferita (e pur condivisibile) premessa argomentativa non possa trarsi la conclusione del prospettato difetto di giurisdizione dell'A.G.O.. Come, infatti, reiteratamente ribadito nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, nel sistema previgente alle modifiche in tema di giurisdizione introdotte (sub art. 1, lett. c) dalla legge n. 205 del 2000, inapplicabile "ratione temporis" alla fattispecie, la prospettazione della inesistenza della situazione di diritto soggettivo, che si assuma lesa, pone una "questione di merito", attinente alla fondatezza della domanda, e non già una "questione di giurisdizione", atteso che (entro il limite temporale suddetto e fuori dai casi di giurisdizione piena ed esclusiva, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali, del G.A. relativamente alle controversie in tema di servizi pubblici, edilizia ed urbanistica, ex artt. 33 e 34 d.lgs. n. 80/98, inapplicabili ratione materiae alla fattispecie) la competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento del danno spetta(va) in linea di principio al giudice ordinario: rientrando nella sua sfera di cognizione l'accertare, poi, "se il diritto azionato esista o non in concreto" (cfr., ex plurimis, SS.UU. nn. 500/99;12623, 11353, 5144/98;10453/97). 3.- Va, per tal profilo, quindi, confermata, nella controversia in esame, la giurisdizione del G.O. correttamente adito, con reiezione del motivo relativo all'asserito (ed insussistente) difetto di giurisdizione.
Restano da esaminare le residue censure formulate in ricorso con riguardo alla denunciata violazione di precetti costituzionali. A tanto provvederà la Sezione semplice cui gli atti andranno all'uopo rimessi ex art. 143 disp. att. c.p.c..