Cass. pen., sez. VII, sentenza 23/02/2022, n. 06479
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T R nato a FERRARA il 15/01/1968 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;Udita la relazione svolta dal Consigliere M B. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. T R ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Rovigo con cui era condannato alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Fatto commesso il 16/4/2016. 2. A motivi di ricorso lamenta: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 cod. strada e dell'art. 191 cod. proc. pen.;2) inosservanza degli artt. 223 disp. att. cod. proc. pen.;191 cod. proc. pen.;178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.;carenza di motivazione. Il difensore rappresenta che il ricorrente, fermato per un controllo di polizia su strada e sottoposto ad alcoltest, in seguito a ripetuti tentativi inidonei alla misurazione, veniva invitato a recarsi presso il Pronto Soccorso del più vicino ospedale per eseguire un prelievo ematico. Nell'occorso era avvertito che un eventuale suo rifiuto sarebbe stato sanzionato penalmente. La procedura seguita nel caso in esame sarebbe del tutto irrituale, non essendo rimasto il ricorrente coinvolto in un incidente stradale (art. 186, comma 5, cod. strada) e non ricorrendo i casi previsti dall'art. 186, commi 3 e 4, cod. strada. Da quanto precede deriverebbe l'inutilizzabilità dell'accertamento effettuato mediante prelievo ematico su richiesta della P.G., in assenza delle condizioni richiamate. Si duole ulteriormente dell'omessa motivazione sull'eccezione riguardante la violazione dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pe . Il ricorrente non sarebbe stato avvertito del luogo, del giorno e dell'ora delle analisi dei campioni ematici prelevati in spregio al diritto di difesa. Con memoria del 29/12/21 la difesa ha insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.
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