Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2021, n. 13907
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso 8287-2018 propos-lo da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2021 ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
292
- ricorrente -
contro
GL CI, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO CAPUOZZO;
controricorrente - avverso la sentenza n. 7341/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata i] 23/03/2017 R.G.N. 5031/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 8287/2018 t
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 7341/2017, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato l'Istituto, quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia, a pagare a RO GI differenze a lui spettanti sull'importo già erogato a titolo di ultime tre mensilità ed accessori di legge per effetto del fallimento del datore di lavoro. La corte territoriale, ritenendo la natura previdenziale del credito rivendicato, ha fatto applicazione dell' orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di prescrizione annuale fissato per ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento dei tre mesi di retribuzione viene interrotto dalla domanda amministrativa e dal procedimento ad essa conseguente, sicché, nel caso di specie, avendo il GI presentato la domanda di liquidazione della prestazione in data 13.12.2004, il successivo ricorso monitorio presentato il 7 luglio 2006 doveva valido atto interruttivo del termine. Avverso tale sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successive memorie, cui resiste con controricorso il GI, eccependo la inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza, notificata, seppure in forma esecutiva, all'Inps. Attesa la valenza nomofilattica di tale decisione, la Sezione sesta di questa Corte ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, posto che risulta agli atti che la sentenza impugnata fu notificata dall'odierno controricorrente in data 4 maggio 2017, sia presso la sede legale dell'Inps in Roma ( Via RO il Grande n. 21) che presso la sede di Napoli di via Alcide De Gasperis n. 55. Tuttavia, come si evince dall'epigrafe della stessa sentenza impugnata, l'Istituto era rappresentato e difeso dall'avvocata Anna Di Stefano ed aveva eletto domicilio presso la sede di Napoli di via r.g. n. 8287/2018 Galileo Ferraris n. 4 ed il riferimento a tale procuratore ed al domicilio eletto risulta del tutto assente nella citata relata di notifica. Va, dunque, fatta applicazione del principio, espresso dalle Sezioni Unite dì questa Corte di legittimità da ultimo con la sentenza n. 20866 del 2020, secondo il quale a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella