Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 443
Sentenza
17 novembre 2022
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17 novembre 2022
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Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria che disponga che il detenuto può far realizzare non più di una fotografia all'anno con i propri congiunti, non incidendo tale limitazione sul diritto soggettivo all'affettività, ma solo sulle modalità del suo esercizio, affidate alla discrezionalità dell'amministrazione.
Sul provvedimento
Testo completo
00443-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO -Presidente - Sent. n. sez. 3345/2022 CC 17/11/2022 MICHELE BIANCHI - R.G.N. 16086/2022 PALMA TALERICO Relatore - GIUSEPPE SANTALUCIA EVA TOSCANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: OT ET nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G., OR CI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 6.12.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da TI OR, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen., previa disapplicazione dell'art. 17 della circolare D.A.P. del 2.10.2017, aveva disposto che la Direzione dell'istituto penitenziario consentisse all'interessato di effettuare almeno quattro fotografie all'anno con la propria figlia minore. A ragione della decisione, il Tribunale riteneva che il Magistrato di sorveglianza avesse correttamente reputato illegittima la limitazione di potere fare eseguire al TI, nel corso dell'anno, una sola fotografia con la propria figlia minore, in quanto, da un lato, le pose di colui che intendeva farsi ritrarre in foto dovevano essere composte e, dall'altro, si trattava di soggetto con cui il ristretto aveva, comunque, il diritto di colloquio visivo che, in astratto, era uno strumento che si prestava molto più facilmente alla veicolazione di messaggi all'esterno; aggiungeva che il rischio legato alla possibilità di attribuire alle immagini cadenzate nel tempo un significato ogni volta diverso poteva