Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2005, n. 2168

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Massime2

In tema di IRPEF sull'indennità di fine rapporto, nel caso di percezione dell'indennità a decorrere dall'1 gennaio 1980, ai fini della riliquidazione dell'imposta secondo i criteri più favorevoli dettati dalla legge 29 settembre 1985, n. 482, è sufficiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 di detta legge, che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia pendente un giudizio in ordine alla richiesta di rimborso, senza necessità, in tale ipotesi, che l'istanza sia stata presentata nel termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; nè occorre alcuna ulteriore istanza, costituendo la sua presentazione una mera facoltà alla quale il legislatore attribuisce valore legale di rinuncia al giudizio.

In tema di IRPEF sull'indennita' di fine rapporto, nel caso di percezione dell'indennita' a decorrere dall'1 gennaio 1980, ai fini della riliquidazione dell'imposta secondo i criteri piu' favorevoli dettati dalla legge 29 settembre 1985, n. 482, e' sufficiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 di detta legge, che, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia pendente un giudizio in ordine alla richiesta di rimborso, senza necessita', in tale ipotesi, che l'istanza sia stata presentata nel termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; ne' occorre alcuna ulteriore istanza, costituendo la sua presentazione una mera facolta' alla quale il legislatore attribuisce valore legale di rinuncia al giudizio. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2005, n. 2168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2168
Data del deposito : 3 febbraio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D'ALONZO Michele - Presidente -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
ER O BE LE;

- intimato -

avverso la decisione n. 327/02 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 24/01/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/11/04 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;

udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato VOLPE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Raffaele Consiglieri impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il silenzio rifiuto serbato sulla sua istanza di rimborso della ritenuta IRPEF, eseguita in L.

5.457.000 sull'indennità di fine rapporto riscossa nel 1981;
sostenne che il rimborso gli era dovuto in virtù della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 482/85. L'intendenza di Finanza, costituita, dedusse l'inapplicabilità di quest'ultima normativa, ed in ogni caso che la domanda di rimborso, formulata il 3 luglio 1984, era tardiva. Deceduto il predetto contribuente il giudizio venne proseguito dall'erede LE RT.
La Commissione di primo grado accolse il ricorso con sentenza n. 3084/88, e la decisione fu confermata in sede d'appello dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna con sentenza n. 145/00/1990. Contro la pronuncia, l'Ufficio delle Imposte Dirette di Piacenza propose infine impugnazione alla Commissione centrale, che la rigettò con sentenza n. 327/2002 del 24.1.2000. Avverso quest'ultima decisione ricorrono ora per Cassazione il Ministero dell'economia e delle Finanze e per quanto occorra l'Agenzia delle Entrate articolando unico mezzo. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, denunciando con unico mezzo violazione e falsa

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