Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 19151

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2023, n. 19151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19151
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: 1) E K S, nato il 21/05/1982;
Avverso la sentenza emessa il 28/02/2022 dalla Corte di assise di appello di Sassari;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale P M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16 luglio 2020 la Corte di assise di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava S E K colpevole del reato ascrittogli, ex artt. 110, 575, 61, primo comma, nn. 1, 5, 8, cod. pen., condannando l'imputato, escluse le circostanze aggravanti contestate, alla pena di ventuno anni di reclusione. L'imputato S E K, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato S E K, infine, veniva condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede processuale.

2. Con sentenza emessa il 28 febbraio 2022 la Corte di assise di appello di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, pronunciandosi sull'impugnazione di S E K, confermava la decisione impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali, oltre che alla rifusione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile.

3. Da entrambe le decisioni di merito, che risultano pienamente convergenti, emergeva che S E K, la mattina del 22 luglio 2018, agendo in concorso con J H, per il quale si è proceduto separatamente, cagionava la morte di Z B, all'interno della casa di campagna dove i tre si trovavano, ubicata a Calcinaiu di Baja Sardinia, che è una frazione del Comune di Arzachena, dove abitava la persona offesa. La morte di Z B era provocata dai colpi violenti che le venivano sferrati da S E K, che, unitamente al complice, J H, aggrediva la vittima al culmine di una discussione particolarmente animata, con calci e pugni, facendo, al contempo, sbattere ripetutamente la testa della persona offesa nel lavandino e nel water del bagno dell'immobile dove si verificava il pestaggio. Dopo l'aggressione, S E K e J H, con il quale ultimo Z B intratteneva una relazione extraconiugale, lasciavano la persona offesa, gravemente ferita e sanguinante, nella casa dove si era verificato il pestaggio. Nel pomeriggio della stessa giornata, gli aggressori portavano la vittima nell'abitazione di J H, ubicata ad Arzachena, dove veniva lasciata agonizzante, anche dopo il sopraggiungere della moglie dello stesso H, Adriana Tinnofte, alla quale il coniuge forniva spiegazioni sommarie su quanto era accaduto qualche ora prima. Trascorse alcune ore, a seguito di una telefonata allarmata di H a E K - che nel frattempo era rientrato nella sua abitazione, ubicata ad Abbiadori, dove si era fermato per qualche ora -, i correi caricavano la persona offesa, che era rimasta priva di assistenza sanitaria per l'intera giornata, su un'autovettura e la accompagnavano presso la Guardia medica di Arzachena, dalla quale, nella tarda serata, la vittima veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale di Olbia, dove, nelle prime ore del 23 luglio 2018, decedeva per i postumi delle gravi ferite riportate nel corso dell'aggressione subita la mattina del giorno prima. Gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti grazie all'iniziale reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali attribuibili a H e a E K, che, sul piano probatorio, venivano correlate alle dichiarazioni rese dai sanitari che avevano visto i correi accompagnare la vittima, gravemente ferita, presso la Guardia medica di Arzachena la sera del 22 luglio 2018, da cui, quasi immediatamente, la persona offesa veniva trasportata in ambulanza all'Ospedale di Olbia, nel quale, come detto, decedeva per i postumi del brutale pestaggio che aveva subito. Secondo i Giudici di merito sassaresi, il reperimento di tracce ematiche e di impronte digitali di S E K, all'interno dell'abitazione dove viveva Z B, assumeva un elevato rilievo probatorio, anche alla luce della presenza sul corpo dell'imputato di numerose escoriazioni, che venivano attestate nel certificato medico redatto il 25 luglio 2018 dal personale sanitario della Casa circondariale di Tempio Pausania, dove il ricorrente veniva ristretto dopo il suo arresto. In quell'occasione, in particolare, il personale sanitario dell'Istituto penitenziario accertava che il ricorrente, al momento del suo ingresso nella struttura carceraria, registrato alle ore 20 del 25 luglio 2018, presentava escoriazioni sparse sulla parte superiore del corpo, con specifico riferimento al torace e alle braccia. Le escoriazioni riscontrate sul corpo del ricorrente assumevano un rilievo probatorio ancora più pregnante alla luce del fatto che tali lesioni personali erano perfettamente compatibili con quelle riscontrate su H, che, secondo i Giudici di merito sassaresi, si giustificavano nel contesto della sequenza estremamente violenta e concitata che aveva caratterizzato l'aggressione della persona offesa. La contestuale presenza di lalal H e S E K nell'abitazione di Calcinaiu di Baja Sardinia dove era stato eseguito il pestaggio, fin da subito, veniva ritenuta incontroversa, alla luce dei tabulati telefonici acquisiti nel corso delle indagini preliminari, che confermavano i rapporti di frequentazione dei correi e l'elevato numero dei contatti intercorsi tra gli stessi nella giornata dell'omicidio. Dopo l'arresto, avvenuto il 25 luglio 2018, S E K veniva ristretto nella Casa circondariale di Tempio Pausania, in una cella che divideva con K E A, che, durante la comune detenzione, riceveva le confidenze del ricorrente, che ammetteva il suo coinvolgimento diretto nella morte di Z B, chiarendogli la sequenza degli accadimenti criminosi che aveva causato la morte della vittima. Il ricorrente, in particolare, raccontava a K E A di avere preso parte al pestaggio in danno di Z B, che aveva avuto inizio in conseguenza di un'animata discussione sviluppatasi tra la vittima e J H;
discussione che aveva avuto origine a causa del fatto che la persona offesa, secondo il suo amante, si era impossessata di somme consistenti di cui aveva la disponibilità, che provenivano dall'attività di spaccio nella quale entrambi erano coinvolti. Alle dichiarazioni accusatorie di K E A la Corte di assise di appello di Sassari attribuiva un'elevata rilevanza probatoria, ritenendo tali propalazioni, rese nel corso delle indagini preliminari e confermate nell'udienza dibattimentale del 16 settembre 2019, connotate da linearità e coerenza, traendo origine dalla confessione stragiudiziale di S E K, che doveva ritenersi attendibile, soggettivamente e oggettivamente. D'altra parte, il ricorrente non si era limitato a raccontare a K E A la dinamica dell'aggressione subita da Z B all'interno della sua abitazione, la mattina del 22 luglio 2018, ma aveva contestualizzato gli accadimenti criminosi, riferendogli che il litigio che aveva provocato il pestaggio della persona offesa era stato causato dal fatto che la stessa si era appropriata di ingenti somme, che appartenevano a J H e costituivano il frutto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella quale i due soggetti erano stabilmente coinvolti. Le accuse di K E A, del resto, oltre a risultare lineari e coerenti, erano confermate dalle dichiarazioni rese da A T, la moglie di J H, che, sentita in dibattimento, aveva riferito che il brutale pestaggio al quale la persona offesa era stata sottoposta la mattina 22 luglio 2018 traeva origine dal fatto che la vittima era debitrice nei confronti del marito di ingenti somme. Nel giudizio di merito venivano anche sentiti i correi H ed E K, che si sottoponevano a interrogatorio, confermando che erano presenti nell'abitazione rurale di Calcinaiu di Baja Sardinia in cui si era verificato il pestaggio di Z B, pur fornendo versioni contraddittorie nelle varie occasioni in cui venivano esaminati. Più precisamente, _MI& H affermava la natura accidentale del ferimento della vittima, verificatosi a causa delle condizioni di alterazione psico- fisica in cui versava e della concitazione degli eventi, che non gli avevano consentito di controllare la sua azione aggressiva;
mentre, S E K ammetteva di essere stato fisicamente presente al pestaggio della vittima, pur accusando del ferimento il solo H, aggiungendo di avere tentato di bloccare l'aggressore senza riuscirci. Venivano, inoltre, svolte accurate verifiche tanatologiche, delegate al consulente tecnico del Pubblico ministero, il dottor M N, che consentivano di individuare la causa della morte di Z B nel brutale pestaggio al quale era stata sottoposta. Tali conclusioni medico-legali discendevano dalla gravità dei traumi cranici e dalla diffusione delle tumefazioni al volto della vittima, che avevano determinato le lesioni interne che, dopo una lunga agonia, avevano provocato il decesso della persona offesa, avvenuto a distanza di diverse ore dall'aggressione. Gli esiti di queste verifiche medico-legali, anche alla luce dei rilievi tecnici svolti sul luogo del delitto dai Carabinieri del R.I.S. di Cagliari, che venivano trasfusi nella relazione redatta il 27 luglio 2018, permettevano di corroborare ulteriormente il quadro probatorio, che risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a S E K, imponendo di ritenerlo responsabile, in concorso con Thalal H, della brutale aggressione patita da Z B la mattina del 22 luglio 2018. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato S E K veniva condannato alle pene di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza impugnata, l'imputato S E K, a mezzo dell'avvocato Agostinangelo Marras, ricorreva per cassazione, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stato formulato il giudizio di colpevolezza nei confronti di S E K per l'omicidio di Z B, non assumendo un rilievo decisivo, nella direzione recepita dalla Corte di assise di appello di Sassari, il reperimento sul luogo del delitto di tracce, ematiche e digitali, attribuibili al ricorrente, che appariva giustificato dall'estrema concitazione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale. Con il secondo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la Corte di merito sassarese non aveva dato esaustivo conto del movente criminoso sotteso all'omicidio di Z B, rispetto al quale venivano prospettate una pluralità di ipotesi meramente congetturali e prive di univocità probatoria, tra le quali non poteva attribuirsi rilievo decisivo all'appropriazione di somme ingenti spettanti a J H, provento della vendita di sostanze stupefacenti gestita insieme allo stesso dalla vittima. Con il terzo motivo si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 133, secondo comma, n. 3, 62-bis cod. pen., per non avere la decisione censurata dato adeguato conto delle ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente - quantificato in ventuno anni di reclusione - e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si giustificava alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nell'aggressione che aveva causato la morte di Z B e del comportamento di collaborazione processuale assunto dal ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
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