Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2004, n. 23068

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2004, n. 23068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23068
Data del deposito : 9 dicembre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R E - Presidente -
Dott. B B - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. C D C G - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, F J, G B, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
DE CRISTOFARO PRISCO, D'E E, Q R, Z G, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, giusta delega in atti;



- controricorrenti -


avverso la sentenza n. 82/02 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/02/02 - R.G.N. 661/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/04 dal Consigliere Dott. B B;

udito l'Avvocato F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI

Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
l'INPS - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni
nella legge 19 luglio 1994 n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha
affermato il diritto degli odierni intimati a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5^, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in
legge 19 luglio 1994 n. 451;

gli intimati non si sono costituiti;

Considerato che:
la questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo
all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento
straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta
discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali";

alla stregua di tali principi, da ribadire in questa sede in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, il ricorso deve essere accolto;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda dei lavoratori;

non occorre provvedere sulle spese dell'intero processo, restandone i soccombenti esonerati ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 42, comma 11, D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis);

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