Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2008, n. 28051
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, deve essere esclusa la qualità edificatoria dell'area che, al momento dell'esproprio, sia destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall'autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione del p.r.g. che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, ripartendolo in zone omogenee (nella specie le zone finitime erano anch'esse non edificabili), con la conseguenza che la destinazione urbanistica di inedificabilità, che la detta zonizzazione comporta, dà luogo a vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, sicché dell'incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene deve tenersi conto ai fini della determinazione delle indennità espropriative.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. E A - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Presidente di sezione -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. M D C L - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26155/2006 proposto da:
B A M, elettivamente domiciliata in ROM, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell'avvocato G N, rappresentata e difesa dall'avvocato C R, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato L Q B I, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, F G, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente-
avverso la sentenza n. 22/2006 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2008 dal Consigliere Dott. M D C L;
udito l'Avvocato CANDIO Roberto;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Anna Maria BONOMO conveniva in giudizio innanzi al TRAP presso la corte di appello di Cagliari il Comune di Cagliari opponendosi alla stima delle indennità di occupazione e di espropriazione di un suo terreno di mq. 39.000 occupato dal convenuto per l'esecuzione di lavori di riordino di impianti acquedottistici. Per l'opponente i terreni erano edificabili per cui occorreva determinare in base a tale destinazione delle aree le indennità dovute.
Il Comune di Cagliari si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda che veniva parzialmente accolta con sentenza 29/7/2004 limitatamente alla indennità di occupazione. Riteneva il TRAP che le aree occupate erano in parte in zona H di particolare interesse pubblico e, in parte, in zona S/3 destinata a verde pubblico di quartiere con possibilità, in base all'art. 42 del PRG "Piano del Sevizio", di costruire solo su 1/5 della superficie impianti pubblici sportivi, ricreativi o culturali. Secondo il primo giudice il PRG, entrato in vigore nel 1983, aveva conformato il territorio comunale prima della realizzazione tacita di pubblica utilità delle opere poi realizzate contenuta nel Decreto 11 aprile 1984, di approvazione del progetto degli impianti acquedottistici. Secondo il TRAP le aree in zona S/3 erano da qualificare non edificabili e da parificare a quelle agricole essendo vincolate a una edificabilità solo pubblica con preclusione di ogni modificazione edilizia ad opera dei privati. Avverso la sentenza del TRAP la B proponeva appello al quale resisteva il Comune di Cagliari.
Il TSAP, con sentenza 1/3/2006, rigettava il gravame osservando: che, come emergeva dalla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, le aree in questione erano state assoggettate a un vincolo di inedificabilità privata al quale di regola andava riconosciuto carattere espropriativo presupponendo l'attuabilità pubblicistica (impianti pubblici e attrezzature civili gestite da enti pubblici) l'avocazione delle aree all'ente pubblico con conseguente impossibilità di tener conto di tale vincolo ai fini della liquidazione dell'indennità;
che in tal caso il bene andava valutato sulla base degli indici di fabbricabilità previsti per la zona omogenea di inserimento dell'opera pubblica per la complementarietà di essa a servizio della zona fabbricabile;
che nella specie il c.t.u. non aveva adottato indici territoriali di edificabilità medi, rispetto a quelli delle zone omogenee alle quali dover considerare complementare la zona S/3, ma aveva solo ritenuto che la costruzione degli impianti fosse consentita al servizio di una zona edificata con interesse turistico e culturale senza precisare l'individuazione di tale zona e senza tener conto dell'impossibilità per i privati di realizzazione degli impianti;
che, ferma restando la differenza tra vincoli espropriativi e conformativi doveva comunque riaffermarsi il principio giurisprudenziale secondo cui la distinzione tra gli stessi andava effettuata sui requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli contenuti nella pianificazione urbanistica;
che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, la previsione in un PRG di una pluralità di aree omogenee destinate ad impianti pubblici, mancante della delimitazione dell'area di realizzazione di detti impianti, andava ritenuta di natura conformativa del territorio determinando vincoli di tipo non ablativo;
che, come rilevato dal giudice di primo grado, nel 1984 lo strumento urbanistico approvato l'anno precedente prevedeva che il terreno della B era in parte in zona S/3 destinata a impianti pubblici con finalità sportive.
ricreative e culturali non realizzabili da privati e quindi per questi non fabbricabile;
che l'art. 42 delle norme di attuazione del PRG e la tavola del Piano regolavano, con chiare previsioni generali e astratte, il territorio comunale;
che le zone S/3 erano individuate come "sottozone, in qualunque zona omogenea ubicate";
che le uniche zone omogenee risultanti finitime a quella S/3 erano quelle H inedificabile e quelle G destinate a servizi generali;
che pertanto non era possibile pervenire a indici di edificabilità non emergendo dagli atti di causa le zone edificabili urbanisticamente al cui servizio sarebbero stati gli impianti sportivi previsti;
che era quindi corretta la lettura che il TRAP aveva dato della destinazione generale ed astratta a impianti sportivi come conformativa;
che andava pertanto confermata la natura parificata a quella agricola del terreno espropriato.
La cassazione della sentenza del TSAP è stata chiesta da B Anna Maria con