Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 36

CASS
Sentenza
30 novembre 2022
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Sentenza
30 novembre 2022

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In tema di impugnazioni cautelari, nel caso in cui il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame sia proposto mediante spedizione a mezzo raccomandata, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo, non trovando applicazione il disposto di cui all'art. 583 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 36
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

00036-23 Sent. n. 1722사과 UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL REPUBBLICA ITALIANA 30/11/2022 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 37282/2022 TERZA SEZIONE PENALE 94 Composta da Giovanni Liberati Presidente Antonella Di Stasi Relatore Antonio Corbo Giuseppe Noviello Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente ん SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/08/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/08/2022, il Tribunale di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di OR AN, avverso l'ordinanza emessa in data 11/07/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/1990 (capo 1) e 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 2).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione OR AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta di partecipazione all'associazione criminosa finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento alla contestata condotta partecipativa, quale fornitore della associazione criminosa dedita al traffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana, basandosi sul contenuto delle conversazioni e degli sms intercorsi tra il ricorrente e IE AN, che, al contrario, non facevano emergere gli indici sintomatici per la configurabilità della partecipazione al reato associativo del fornitore di sostanza stupefacente;
in realtà, le risultanze delle intercettazioni comprovavano un unico episodio in cui l'indagato avrebbe fornito droga, come desumibile dalla richiesta di pagamento della somma di euro diecimila;
non emergeva, invece, il carattere sistematico delle forniture ma la loro esclusiva riconducibilità ad uno stretto rapporto sinallagmatico. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Argomenta che il Tribunale aveva desunto la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato dando rilievo alle sole modalità del fatto e senza valutare la personalità dell'indagato; inoltre, non era stata espressa

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