Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2019, n. 19836
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 11932-2015 proposto da: RICCA LUIGI, RICCA GIOVANNI, DRAGONE CONCETTA, rappresentati e difesi dall'avvocato A P;
- ricorrenti -
contro
MAGLIONE GIOVANNI, MAGLIONE GIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL
POZZETTO
122, presso lo studio dell'avvocato P C, rappresentati e difesi dall'avvocato M G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 536/2014 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato P A difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S A, con delega depositata in udienza dell'avvocato G M, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG. 11932 del 2015 D C - M G F di causa D C e R E, con atto di citazione del 18.12.2002, convenivano avanti al Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Chivasso, M M chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la loro qualità di eredi universali della signora G C, nata a Rondissone il 20.09.1915 e deceduta, nubile e senza prole, in Chivasso il 01.02.2002, in forza del testamento olografo pubblicato il 05.02.2002 e, conseguentemente, nel merito, di dichiarare tenuto e condannare il convenuto a consegnare agli attori l'immobile sito in Rondissone, Via XX Settembre 4, con tutti gli arredi e le suppellettili in esso contenuti e a pagare un importo mensile a titolo di indebita occupazione dell'immobile, oltre interessi legali dal 01.02.2002 alla pronuncia della sentenza. Costituendosi in causa, M M impugnava il testamento prodotto da controparte, contestandone la validità e rivendicando per sé la qualità di erede della signora C G, in forza dei testamenti olografi del 31.07.96, 24.10.99 e 22.11.99: chiedeva, quindi, in via principale, dì respingere, perché infondate per mancanza di un valido testamento, le domande tutte degli attori ed, in via subordinata, nell'eventualità dì una verifica positiva dell'autenticità del testamento, previa sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito dei procedimenti penali avviati in odio alla D, di RG. 11932 del 2015 D C - M G annullare il testamento prodotto dagli attori per errore della testatrice causato da dolo degli stessi (art. 624, co. 1, c.c.) e/o, comunque, per incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione di tale testamento, e/o, comunque, per vizio di errore essenziale. Proponeva, poi, domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che il convenuto era l'unico successore mortis causa della signora C G in forza dei citati testamenti che lo costituivano erede e, conseguentemente, a condannare la D al rimborso della somma di Euro 51.646,00 indebitamente prelevata dal conto bancario n. 10/101576 (presso l'istituto San Paolo di Torino), nonché delle somme corrispondenti al controvalore del deposito titoli n. 952651 (anch'esso intrattenuto presso l'istituto Bancario San Paolo di Torino) e a condannare entrambi gli attori al rilascio al convenuto di tutti i beni, mobili ed immobili, e dì tutti i titoli e/o diritti di credito, nel possesso degli stessi attori, già facenti parte del patrimonio della de cuius. Il Giudice, nominava un CTU al fine di accertare l'autenticità della scheda testamentaria ed un custode. Depositata la consulenza, che concludeva per la falsità del testamento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con il rigetto dell'istanza attorea di rinnovazione della consulenza e di ammissione delle prove. Tuttavia, ritenuta la propria incompetenza, rimetteva la causa avanti al
- ricorrenti -
contro
MAGLIONE GIOVANNI, MAGLIONE GIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL
POZZETTO
122, presso lo studio dell'avvocato P C, rappresentati e difesi dall'avvocato M G;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 536/2014 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere A S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato P A difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S A, con delega depositata in udienza dell'avvocato G M, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG. 11932 del 2015 D C - M G F di causa D C e R E, con atto di citazione del 18.12.2002, convenivano avanti al Tribunale di Torino, Sezione Distaccata di Chivasso, M M chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la loro qualità di eredi universali della signora G C, nata a Rondissone il 20.09.1915 e deceduta, nubile e senza prole, in Chivasso il 01.02.2002, in forza del testamento olografo pubblicato il 05.02.2002 e, conseguentemente, nel merito, di dichiarare tenuto e condannare il convenuto a consegnare agli attori l'immobile sito in Rondissone, Via XX Settembre 4, con tutti gli arredi e le suppellettili in esso contenuti e a pagare un importo mensile a titolo di indebita occupazione dell'immobile, oltre interessi legali dal 01.02.2002 alla pronuncia della sentenza. Costituendosi in causa, M M impugnava il testamento prodotto da controparte, contestandone la validità e rivendicando per sé la qualità di erede della signora C G, in forza dei testamenti olografi del 31.07.96, 24.10.99 e 22.11.99: chiedeva, quindi, in via principale, dì respingere, perché infondate per mancanza di un valido testamento, le domande tutte degli attori ed, in via subordinata, nell'eventualità dì una verifica positiva dell'autenticità del testamento, previa sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito dei procedimenti penali avviati in odio alla D, di RG. 11932 del 2015 D C - M G annullare il testamento prodotto dagli attori per errore della testatrice causato da dolo degli stessi (art. 624, co. 1, c.c.) e/o, comunque, per incapacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione di tale testamento, e/o, comunque, per vizio di errore essenziale. Proponeva, poi, domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che il convenuto era l'unico successore mortis causa della signora C G in forza dei citati testamenti che lo costituivano erede e, conseguentemente, a condannare la D al rimborso della somma di Euro 51.646,00 indebitamente prelevata dal conto bancario n. 10/101576 (presso l'istituto San Paolo di Torino), nonché delle somme corrispondenti al controvalore del deposito titoli n. 952651 (anch'esso intrattenuto presso l'istituto Bancario San Paolo di Torino) e a condannare entrambi gli attori al rilascio al convenuto di tutti i beni, mobili ed immobili, e dì tutti i titoli e/o diritti di credito, nel possesso degli stessi attori, già facenti parte del patrimonio della de cuius. Il Giudice, nominava un CTU al fine di accertare l'autenticità della scheda testamentaria ed un custode. Depositata la consulenza, che concludeva per la falsità del testamento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con il rigetto dell'istanza attorea di rinnovazione della consulenza e di ammissione delle prove. Tuttavia, ritenuta la propria incompetenza, rimetteva la causa avanti al
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