Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2021, n. 27126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/10/2021, n. 27126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27126
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 26776-2018 proposto c: Z INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIMA N

41, presso lo studio dell'avocato F A C S Q, che la rappreienta e difende;

- ricorrente -

coni! a FALLIMENTO EDILRIVIERA SR. COSTRUZIONI GENERALI, elettivamente domiciliato in ROMi\ V.LE UNIVERSITA' 27, presso lo studio dell'avvocato M -'-v, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A G;
2021 - con troricorrente - 352 nonchè (;:mtro BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE VOLKSBANK SPA;
- intimata - Nonché da: BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - VOLKSBANK SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE'

BORSI N

4, presso lo studio dell'avvocato L G (studio Scafarelli), rappresentato e difeso dall'avvocato M SONEGO;
- ricorrente incidentale -

contro

Z INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIMA

41, presso lo studio dell'avvocato F A C S Q, che la rappreSenta e difende;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

FALLIMENTO EDILRIVIERA SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 354/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svc lta nella udienza camerale del 2/02/2021 dal Consigliere Dott. A F S;
lette delle conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE. Fli irrI DI

CAUSA

Il Fallimento Edilriviera s.r.l. Costruzioni Generali, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Zara Iniziative S.r.l. e la Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S. coop. p.a. per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inopponibilità dei contratti di locazione dell'immobile sito in Mira (VE), ,ria Miranese 14 - via Alfieri 9/C, stipulati il 16 giugno 2009 ed il 7 luglio 2009 tra la Edilrìviera S.r.l. Costruzioni Generali e la Zara Iniziative S.r.l., nonché del contratto di sublocazion del medesimo immobile concluso in data 1° luglio 2009 tra la societ s N da ultimo indicata e l'istituto c. credito, con conseguente dichiarazione Ric. 2018 n. 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2021 - 2- dell'occupazione senza titolo da parte dei convenuti e la loro condanna al rilascio ed al pagamento in solido dell'indennità d'occupazione. In via subordinata, il predetto fallimento chiedeva revocarsi, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 1), L.F., i due contratti di locazione conclusi tra la società poi fallita e Zara Iniziative e revocarsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto di sublocazione tra quest'ultima e la Banca, anche in questo caso con condanna al rilascio ed al risarcimento del danno da indebita occupazione dell'imm :bile. A fondamento della domanda, la Curatela fallimentare dedusse che, all'epoca della stipulazione dei contratti di locazione, l'immobile locato era gravato da varie iscrizioni ipotecarie e dalla trascrizione di un pignoramento. Ne derivava l'iropponibilità alla massa dei contratti in forza del sistema prenotativo delle trascrizioni e delle iscrizioni (artt. 2643, n. 8, e 2644 c.c.) e detta disciplina della legge fallimentare in tema di esecuzioni (artt. 57 e L.F). Chiese, in subordine, la revoca ex art. 67, comma 1, L.F. del contatto di locazione, per la sproporzione tra il valore locatizio e il cano e pattuito e la revoca ex art. 2901 c.c. del contratto di sublocazione. Zara Iniziative S.r.l. si costituì in giudizio eccependo la parziale litispendenza, avuto riguardo ,alla domanda d'inefficacia del contratto di sublocazione, oggetto di c iusa pendente innanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo il rigetto nel merito della domanda e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del Fallimento onde ottenere la declaratoria del subentro ex 2rt. 80 L.F. nel contratto di locazione stipulato il 7 luglio 2009. Propose, inoltre, condizionatamente all'accoglimento delle domande attoree, domanda di manleva nei confronti della Banca, in forza dell'obbligo assunto dal subconduttore 91\i ai sensi dell'art. 13, ultimo ccmma, del contratto di sublocazione, di garantire la sublocatrice per i danni e disagi derivanti da azioni giudiziali intraprese dai creditori della locatrice. Ric. 2018 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2C1'1 - 3- Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S. coop. p.a. chiese il rigetto delle domande del Fallimento e, per l'ipotesi di loro accoglimento, in via riconven:ionale, la condanna di Zara Iniziative S.r.l. a tenerla sollevata ed indnne ed in ogni caso alla restituzione di euro 44.000,00, somma assegnata a Zara Iniziative in esito ad esecuzione presso terzi da essa proposta contro la subconduttrice, oltre interessi. Zara Iniziative eccepì l'incompetenza del Tribunale di Treviso a pronunciare sulle domande riconvenzionali della Banca. Con sentenza emessa il 31/3/2015 il Tribunale di Treviso accolse per quanto di ragione la domarda attorea, dichiarando l'inefficacia nei confronti del Fallimento Edgi iviera S.r.l. Costruzioni Generali dei , contratti di locazione e di sublocazione;
condannò Zara Iniziative S.r.l. e Banca Popolare dell'Alto Acige - Volksbank a rilasciare l'immobile locato immediatamente libero da persone e cose;
rigettò le domande di condanna delle convenute pagamento dell'indennità di locazione nonché di ordine di cancellaz one della trascrizione del contratto di locazione;
rigettò ogni altra domanda delle parti, anche in quanto assorbita per effetto del deciso;
dichiarò inammissibile ed infondata, per non essere stata proposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda della Banca di condanna di Zara Iniziative S.r.l. alla restituzione della somma di euro 44.000,00, assegnatale nell'esecuzione presso terzi promossa contro la Banca, e regolò le spese tra le parti. Il Giudice adito ritenne, )er quanto rileva ai fini del presente giudizio: - l'inefficacia nei confronti -,ei creditori del contratto di locazione tra la società fallita e Zara Iniziati,' ! S.r.l., sia perché stipulato in violazione del divieto di cui all'art. 560, secondo comma, c.p.c., sia in ragione dello squilibrio tra il canone loatizio convenuto e quello congruo con --) Ric. 2018 n. 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2C - 4- conseguente ricorrenza dei pr3upposti di cui al terzo comma dell'art.2923 c.c.;
- l'inefficacia della sublocazione, pur se non in forza del disposto dell'art. 1595, terzo comma, c.c., ritenuto dal Tribunale non applicabile in ragione della validità inter partes del contratto di locazione;
- l'insussistenza dei presupposti per la condanna delle convenute a corrispondere un'indennità d'occupazione, configurandosi la detenzione del bene in assenza di titolo opponibile all'avente diritto quale illecito aquiliano, con i conseguenti oneri allegatori e probatori, non assolti dalla Curatela, ir, ordine al danno sofferto ed al nesso eziologico con la condotta illecita;
- l'assorbimento, per conseguenza, delle domande riconvenzionali di manleva e di compensazLie reciprocamente proposte da Zara Iniziative S.r.l. e dalla Banca;
- l'implicita rinuncia della Banca alla domanda di restituzione delle somme versate alla sublocatrice, desumibile dalla sua mancata riproposizione in sede di preci ;3zione delle conclusioni. Avverso la sentenza di pri lo grado proposero appello principale Zara Iniziative S.r.l. ed appello ,ncidentale il Fallimento Edilriviera S.r.l. Costruzioni Generali. Il Fallimento, inoltre, ripropose le domande, rimaste assorbite, di revoca della locazione ex art. 67, comma 1, L.F. e della sublocazione ex art. 2901 c.c.. Zara Iniziative S.r.l. ripropose le domande, rimaste anch'esse assorbite, di compensazione del maggior credito per indennità d'occupazione con le somme Versate alla propria locatrice, a titolo di canoni, e di manleva nei confronti della Banca. La Banca Popolare dell'Alt() Adige - Volksbank chiese il rigetto degli appelli principale ed incidentale e l'integrale conferma della sentenza impugnata. Ric. 2018 n. 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2C2 - s- La Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 354/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza appellata - che per il resto confermò -, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Fatíimento Edilriviera S.r.l. Costruzioni Generali, condannò Zara Iniziative S.r.l. a pagare a tale Fallimento la somma capitale di euro 173.3C0,00, oltre agli interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;
condannò Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S. coop. p. a. a tanere Zara Iniziative S.r.l. indenne e manlevata per quanto questa avrebbe versato al Fallimento Edilriviera S.r.l. Costruzioni Generali in fonseguenza della statuizione di cui al punto 1) del dispositivo di quella sentenza;
condannò Zara Iniziative S.r.l. e Banca Popolare dell'Alto Adige — Volksbank - S. Coop. p.a., tra loro in solido, a rifondere al Fallimento Edilriviera S.r.l. Costruzioni Generali le spese del doppio grado del giudizio di merito;
condannò Banca Popolare dell'Alto Adig€ - Volksbank - S. Coop. p.a. a rifondere a Zara Iniziative S.r.l. le spese del giudizio d'appello. Avverso la sentenza della Corte di merito Zara Iniziative S.r.l. ha proposto ricorso per cassaziork sulla base di quattro motivi. Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale/ basato su quattro motivi. Fallimento Edilriviera S.r.1 Costruzioni Generali ha resistito con controricorso. Al ricorso incidentale prop2sto da Banca Popolare dell'Alto Adige - Volksbank S.p.a. ha resistito con controricorso Zara Iniziative S.r.l. Fissato per l'udienza pubblica del 2 febbraio 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto art. 23, comma del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversiOne n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Pic. 2018 n. 267776 sez. 53 - ud. 02-02-2C 1 - 6- r/9 Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la rimessione degli atti al Sig. Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite quanto al primo motivo del ricorso principale e, in subordine, il rigetto del ricorso principale e del ricorso incider tale. Sia la ricorrente principale che quella incidentale hanno depositato memorie.
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