Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2020, n. 26434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2020, n. 26434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26434
Data del deposito : 20 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21756/204R.G. proposto da: G.S.A. - Gruppo Servizi Ambientali s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F N, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 357, presso lo studio dell'Avv. A A;

- ricorrente -

contro

Ecosfera s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D G e G V, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Sardegna, n. 29;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 2371 della Corte d'appello di Milano depositata il 30 maggio 2017. Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

La Gruppo Servizi Ambientali (G.S.A.) s.r.I., creditrice della Ciresa s.p.a. dell'importo di euro 387.686,25, in data 20 giugno 2008 cedeva tale credito alla Ecosfera s.r.l. al prezzo di euro 250.000,00, condizionando sospensivamente l'efficacia della cessione all'omologazione del concordato preventivo della Ciresa s.p.a. Il 23 dicembre 2008, la Ciresa s.p.a. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Como. Di conseguenza, la GSA s.r.l. e la Ecosfera s.r.l. modificavano i patti della cessione del credito, condizionandone l'efficacia non più all'omologazione del concordato, bensì all'acquisto da parte di Ecosfera dell'azienda e degli impianti della Ciresa s.p.a. ricadenti nella massa attiva fallimentare. Nel frattempo, la GSA s.r.l. proponeva domanda di ammissione al passivo fallimentare della Ciresa s.p.a. e per tale via riceveva la somma di euro 29.310,97. La Ecosfera s.r.I., resasi aggiudicataria, in sede fallimentare, del ramo d'azienda della Ciresa s.p.a., stipulava con la Curatela un atto di trasferimento della proprietà per persona da nominare. Esercitando tale facoltà, effettuava la electio amici in favore della Opaline s.r.I., la quale stipulava il contratto definitivo di compravendita con il Fallimento Ciresa, divenendo proprietaria del ramo d'azienda. La GSA s.r.I., con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., chiedeva che fosse accertato l'avveramento della condizione sospensiva e che Ecosfera s.r.l. fosse condannata al pagamento di euro 220.689,03 quale importo residuo del credito ceduto. La Ecosfera s.r.l. si costituiva in giudizio affermando che la condizione sospensiva non si era mai avverata poiché essa era divenuta soltanto aggiudicataria dell'azienda della Ciresa, ma non anche proprietaria, avendola infine acquistata la Opaline s.r.l. Il Tribunale di Como rigettava la domanda.La GSA s.r.l. appellava la decisione. La Corte d'appello di Milano rigettava il gravame ritenendo non verificata la condizione sospensiva, poiché il trasferimento della proprietà dell'azienda si era perfezionato solamente con il contratto definitivo intercorso fra il Fallimento e la Opaline s.r.l. Avverso tale decisione la GSA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La Ecosfera s.r.l. ha resistito con controricorso.
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