Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/2022, n. 20315

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/2022, n. 20315
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20315
Data del deposito : 23 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 20021/19 proposto da: -) F I, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei propri avvocati, difesa dagli avvocati L R e F C in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

-) Mutina s.r.l., volontariamente rappresentata dalla

BPER

Banca s.p.a.;
B Z;
-intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 3 luglio 2018 n. 3333;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2022 dal Consigliererelatore dott. M R;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa A M S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. La Banca Popolare dell’Irpinia s.p.a. nel 1990 concesse un mutuo a B Z. B Z l’anno dopo vendette un immobile a F I. La Banca Popolare dell’Irpinia promosse allora un’azione revocatoria per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., la suddetta compravendita. Oggetto:cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l’azione revocatoria - conseguenze -invocabilità degli effetti da parte del cessionario -necessità. Il giudizio si concluse nel 2014 con l’accoglimento della domanda (per effetto della sentenza con cui questa Corte rigettò il ricorso proposto da F I: Sez. 3, Sentenza n. 26168 del 12.12.2014) .

2. Nelle more di questi fatti, la Banca Popolare dell’Irpinia (che nel frattempo aveva mutato ragione sociale in “Banca della Campania”) chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di B Z, avverso il quale non venne proposta opposizione.

3. Nel 2002 la Bancacreditrice cedette pro soluto il credito vantato nei confronti di B Z alla società Mutina s.r.l.. La cessione avviene “in blocco”, unitamente ad altri crediti, ai sensi dell’art. 58 d. lgs.

1.9.1993 n. 385, con la seguente tempistica: -) la cessione venne stipulata nel Regno Unito il 27.6.2002;
-) venne pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1.8.2002;
-) l’atto di cessione venne depositato presso un notaio italiano ex art. 106 l. 89/1913 il 27.9.2002. 4. La società cessionaria (Mutina s.r.l.) conferì mandato alla società Nettuno Gestione Crediti s.p.a. affinché iniziasse l’esecuzione forzata sulla base del titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo. Nel 2006 la Nettuno Gestione Crediti iniziò l’esecuzione forzata pignorando l’immobile alienato da B Z a F I. Quest’ultima propose opposizione all’esecuzione 5. F I propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo che: a) la cessione del credito era inefficace, perché depositata presso il notaio italiano dopola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) la Nuova Gestione Crediti s.p.a. non era legittimata a notificare il precetto.

6. Il giudizio di opposizione ebbe un travagliato iter: l’opposizione fu accolta dal Tribunale di Benevento con sentenza 9.7.2008 n. 1202;
tale sentenza fu cassata da questa Corte con sentenza 31.8.2011 n. 17875;
riassunto il giudizio, il Tribunale di Benevento in sede di rinvio rigettò l’opposizione (sentenza 16.9.2016 n. 2096). La sentenza pronunciata in sede di rinvio fu appellata da F I.

7. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 3.7.2018 n. 3333 rigettò l’appello. Ritenne il giudice d’appello che: -) la cessione del credito dalla Banca Popolare della Campania alla Mutina s.r.l. fu valida ed efficace;
-) la notifica decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’esecuzione forzata ad A Z, procuratrice generale del debitore B Z, era nulla ma non inesistente, con la conseguenza che il decreto era divenuto inoppugnabile per mancata opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 c.p.c.;
-) i motivi con cui l’appellante censurava il rigetto dell’eccezione di prescrizione erano inammissibili per genericità;
-) il cessionario del credito beneficia degli effetti dell’azione revocatoria proposta dal cedente.

8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F I, con ricorso fondato su cinque motivi. Le controparti non si sono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge (assume violati gli artt. 1264 c.c. e 58 d. lgs. 385/93), sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo. Sostiene che la Mutina s.r.l. (e per essa la rappresentante Nuova Gestione Crediti s.p.a., cioè il soggetto che iniziò l’esecuzione forzata) non poteva ritenersi “creditrice”, perché la cessione di credito stipulata all’estero produce effetti solo dal momento del deposito dell’atto presso un notaio italiano, ai sensi dell’art. 106 della legge notarile (l. 16.2.1913 n. 89). Nel caso di specie, invece, la cessione del credito avvenne il 27.6.2002, fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1.8.2002, ma fu depositata presso un notaio italiano solo il 27.9.2002: dunque, ad avviso della ricorrente, quella cessione non produsse alcun effetto rispetto al debitore ceduto.

1.1. Il motivo è infondato. L’art. 106, primo comma, n. 4 della l. 16.2.1913 n. 89 recita: “nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati (…) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano”. Tale previsione, come già ritenuto da questa Corte, ha lo scopo di consentire il controllo sulla conformità dell’atto ai princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (così Sez. 3, Sentenza n. 7089 del 28/03/2006, in particolare al § 4.3 della motivazione). Il deposito dell’atto stipulato all’estero nell’archivio notarile non è dunque un elemento perfezionativo dell’atto, che esiste a prescindere da esso. Prova ne sia che, se il vaglio del notaio italiano è superato positivamente, l’atto produce i suoi effetti dalla stipula, non certo dal deposito nell’archivio notarile. Pertanto la circostanza che nel caso di specie il deposito presso un notaio italiano dell’atto di cessione “in blocco” stipulato all’estero abbia seguito, e non preceduto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha reso la cessione invalida. Né quella cessione potrebbe dirsi, nel caso di specie, “inefficace”: ed infatti il deposito nell’archivio notarile dell’atto stipulato all’estero è prescritto dall’art. 106 l. cit. “prima di fare uso dell’atto”. Nel presente caso, però, la società cessionaria ha “fatto uso” della cessione solo allorché notificò il precetto, vale a dire il 23.6.2006: e dunque ben quattro anni dopo il deposito nell’archivio notarile.
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