Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/11/2021, n. 33598

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L'ordinanza in esame, emessa dal Consigliere Mauro Di Marzio, riguarda il ricorso presentato da M S F e dalla società Eclecta S.r.l. contro Disney Enterprises Inc. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche complesse relative alla titolarità dei diritti d'autore su opere cinematografiche, sostenendo rispettivamente la caduta in pubblico dominio delle stesse e la legittimità delle pretese risarcitorie per danni subiti. M S F ha contestato la legittimazione della Corte d'Appello di Milano a negare il risarcimento, mentre Eclecta S.r.l. ha evidenziato l'efficacia di giudicato di sentenze precedenti.

Il giudice ha rigettato il ricorso di M S F, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente stabilito che i film non erano caduti in pubblico dominio e che M non aveva subito danni risarcibili. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Eclecta S.r.l., poiché la sentenza di primo grado era passata in giudicato. Le considerazioni giuridiche si sono concentrate sull'interpretazione delle norme sul diritto d'autore e sull'efficacia di giudicato, evidenziando che le domande risarcitorie non trovavano fondamento giuridico. La decisione ha comportato la condanna delle parti soccombenti al rimborso delle spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/11/2021, n. 33598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33598
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1579/2019 proposto da: M S F, in proprio e nella qualità di socio e di amministratore della ECLECTA s.r.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via San Valentino n.24, presso lo studio dell'avvocato A R, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Disney Enterprise Inc., già The W D Company, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n. 3, presso lo studio dell'avvocato C D F, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, S F, O M, giusta procura speciale per Notaio D R dello Stato della California del 28.2.2019, munita di apostille il 1.3.201;

- controricorrente -

e sul ricorso successivo: Eclecta S.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Valentino n.24, presso lo studio dell'avvocato A R, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Disney Enterprise Inc., già The W D Company, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n. 3, presso lo studio dell'avvocato C D F, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, S F, O M, giusta procura speciale per Notaio D R dello Stato della California del 28.2.2019, munita di apostille il 1.3.2019;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3174/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 28/06/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO CHE

1. — Eclecta S.r.l. convenne in giudizio, nell'ottobre 1993, la W D Company per fare accertare che i film e i cartoni animati da essa creati fino al 1949 (tra i quali «Biancaneve e i sette nani» e «Salutos Amigos») erano caduti in pubblico dominio quanto ad ogni forma di riproduzione visiva e allo sfruttamento editoriale e commerciale dei personaggi. 2. — La convenuta chiese il rigetto della domanda, rivendicando l'attuale titolarità dei propri diritti sui cartoni animati e i personaggi W D e, in via riconvenzionale, chiese di accertare la contraffazione dei propri marchi, la concorrenza sleale da parte di Eclecta S.r.l. e di inibire la prosecuzione degli illeciti. 3. — Nel giudizio intervenne volontariamente M Italo (creditore e amministratore di Eclecta S.r.l.) che chiese l'accoglimento delle domande dell'attrice e, dopo l'interruzione del processo per il fallimento di quest'ultima e la riassunzione da parte dell'interveniente, il Tribunale rigettò le domande;
accolse la domanda riconvenzionale di accertamento della perdurante titolarità dei diritti d'autore in capo alla W D;
dichiarò improcedibili le altre domande proposte contro la fallita e rigettò quelle proposte contro il M;
condannò l'interveniente a una parte delle spese del giudizio. -3 ' 4. — Il gravame proposto dal M, di cui la W D aveva eccepito l'inammissibilità, nella contumacia del Fallimento Eclecta S.r.l., fu dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano, che, qualificato l'intervento dello stesso M in primo grado come adesivo dipendente, ritenne che egli non fosse legittimato all'impugnazione. 5. — Il M propose ricorso per cassazione per undici motivi, cui si oppose W D Enterprises Inc., mentre il Fallimento Eclecta S.r.l. non spiegò difese. 6. — Con sentenza del 17 giugno 2015, n. 12502, questa Corte respinse il primo motivo ed accolse il secondo, concernente la natura dell'intervento del M, assorbiti gli altri, osservando che «intervenendo nel processo di primo grado, il M non si è limitato ad aderire alle domande della Eclecta (volte all'accertamento della decadenza dei diritti d'autore vantati da W D sulle opere cinematografiche e cortometraggi in quanto caduti in pubblico dominio) chiedendone l'accoglimento, ma ha proposto contro lo stesso convenuto autonome domande dipendenti dal titolo dedotto in giudizio e volte all'accertamento (anche) del proprio preuso su alcuni films, nonché alla condanna al risarcimento del danno da liquidare in separata sede, con richiesta di provvisionale. Quindi, il suo interesse all'intervento non si correla al mero bisogno di evitare i riflessi negativi indiretti di una pronuncia inter alios, ma alla tutela di una propria situazione soggettiva mediante la proposizione di domande che, seppure analoghe a quelle dell'attrice, costituiscono l'essenza stessa dell'intervento autonomo e litisconsortile ... L'osservazione della Corte d'appello circa la mancata dimostrazione documentale del preuso da parte dell'interveniente avrebbe potuto giustificare una decisione negativa sulle domande, ma non la declaratoria di inammissibilità del gravame, avendo il M agito per la tutela di un suo interesse autonomo e differenziato. Analogamente, l'obiezione della contro ricorrente, secondo cui la domanda dell'interveniente sarebbe stata formulata in modo del tutto generico, non è decisiva, dal momento che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto meramente adesivo e non, invece, l'inammissibilità per genericità o tardività della domanda stessa». 7. — Riassunto il giudizio da M S F, erede del medio tempore deceduto M Italo, la Corte d'appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, nel contraddittorio con Disney Enterprises Inc., contumace Eclecta S.r.l. tornata in bonis, con sentenza del 28 giugno 2018, ha respinto l'appello e regolato le spese di lite, osservando quanto segue: -) la sentenza delle Sezioni Unite penali 29 dicembre 2009, n. 49783, che aveva pronunciato nell'ambito di processi penali nati dall'imputazione di illecita duplicazione, ad opera di M Italo e M S F, di film W D, oltre ad ulteriori collegate fattispecie di reato, non dispiegava efficacia di giudicato in ordine alla circostanza che i film oggetto del contendere, film W D pubblicati tra il 1930 e il 1948, fossero caduti in pubblico dominio;
-) il diritto d'autore concernente detti film godeva della proroga di sei anni di cui al decreto legislativo luogotenenziale numero 440 del 1945, da aggiungere al termine trentennale previsto dalla legge numero 633 del 1941, nonché dell'estensione a settant'anni prevista dalla legge numero 52 del 1996, in quanto, alla data del 29 giugno 1995, non erano ancora trascorsi settant'anni dal termine a quo applicabile, e, a catena, della ulteriore protezione offerta dal decreto legislativo numero 154 del 1997;
-) per il periodo anteriore alla reviviscenza del diritto d'autore, in relazione al periodo in cui le opere in discorso risultavano legittimamente sfruttabili, occorreva nondimeno valutare se ed in che misura risultassero fondate le domande avanzate dall'interveniente M Italo;
-) quest'ultimo non vantava alcun diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio ipoteticamente arrecato alla società originaria attrice, Eclecta S.r.l., né a partecipare, in veste di «consociato» ai proventi derivanti dal fatturato realizzato dalla Disney attraverso la commercializzazione dei film, evidente essendo che l'affermazione delle Sezioni Unite penali, secondo cui la caduta in pubblico dominio dell'opera fa sorgere «in capo a tutti consociati il diritto di sfruttamento economico della stessa», doveva essere intesa non come indicativa dell'instaurazione di un rapporto associativo M-W D, bensì come riferita alla generalità degli operatori economici, che, in forza della caduta in pubblico dominio possono sfruttare liberamente le opere altrimenti protette;
-) la mancata commercializzazione delle videocassette sequestrate non era addebitabile alla Disney, ma ad un sequestro proveniente dall'autorità giudiziaria, così come non erano addebitabili alla Disney le ipotetiche ripercussioni sulla reputazione dei M, dovute ad articoli giornalistici concernenti la vicenda. 8. — Per la cassazione della sentenza M S F propone ricorso per sei mezzi. Separato ricorso per tre mezzi propone Eclecta S.r.l. The W D Disney Enterprises Inc. resiste con controricorso. M e controricorrente depositano memoria.

CONSIDERATO CHE

9. — Il ricorrente M S F ha così sintetizzato i propri motivi: Primo Motivo: Violazione dell'art. 105 cpc. laddove la sentenza ha ritenuto che il M sarebbe legittimato a far valere nel presente giudizio soltanto il «proprio» diritto al risarcimento, relativo ad un danno personalmente subito, laddove le pretese risarcitorie concretamente avanzate trovano fondamento nell'attività svolta dalla società Eclecta S.r.l.;
e ciò anche perché era un noto avvocato e gli era impedito di svolgere attività imprenditoriale in proprio;
e tutto ciò, in contrasto insanabile con quanto statuito sul punto dalla sentenza di annullamento numero 12502\2015. Secondo Motivo: Violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 324 c.p.c., del dpr 19/79 e della legge 52/1996, laddove ha escluso nel presente giudizio l'efficacia di giudicato della sentenza numero 49783/2009 emessa inter partes dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e di quella numero 30036/2011 in punto di avvenuto accertamento della caduta in pubblico dominio agli inizi degli anni '90 delle opere di W D di cui si discute, laddove nelle specifiche motivazioni delle due citate sentenze da un lato si esplicitava esattamente che le opere erano cadute in pubblico dominio, che non si applicava l'art. 17 della legge 52/1996 e che non fosse applicabile al caso di specie la protezione di cui al d.lgs. numero 154/1997, e dall'altro ha affrontato e deciso in ben due sentenze irrevocabili inter partes il problema della persistenza del diritto d'autore di cui trattasi, che costituisce proprio il «fatto materiale» da cui discende il diritto al risarcimento del danno richiesto dai ricorrenti. Terzo Motivo: Violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. in punto di rigetto della domanda di risarcimento del danno in proprio avanzata dal ricorrente, di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per le attività svolte dalla S.r.l. Eclecta, di rigetto della domanda di risarcimento danno perequata al fatturato della Disney non potendo essere ritenuto il M un consociato in senso stretto;
di rigetto della domanda di risarcimento danno derivante dall'esercitabilità del diritto di sfruttamento perché dopo la riprotezione dell'anno 1996 esso sarebbe stato coperto dal diritto di autore;
della inimputabilità alla Disney della mancata commercializzazione delle videocassette, essendo la sua condotta circoscritta al legittimo esercizio del diritto di difesa, anche in riferimento alla mancanza di prova dell'esistenza del danno. Dagli atti di causa ed in particolare dalle motivazioni delle tre sentenze della Corte di cassazione sia in sede penale nei 2009 che in sede civile nel 2011 e nel 2015 emerge invece tutto l'opposto anche alla luce dei pregnanti motivi sul punto esposti dall'odierno ricorrente nell'atto dì riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di annullamento e di cui la Corte di appello non ha tenuto alcun conto, anche per determinare il danno in via equitativa. Quarto Motivo: Violazione di legge in riferimento all'art. 210 e 213 c.p.c. in punto di omessa acquisizione delle scritture sequestrate dalla Guardia di Finanza di Milano nell'anno 1992 e mai restituite al fine di determinare con certezze il valore degli ordini inevasi per centinaia di migliaia di videocassette e necessarie ai fini di determinare il quantum del danno, nonché dell'ordine di esibizione alla Disney dei nominativi dei coautori dei singoli film oggetto di causa con le date del loro decesso al fine di determinare con esattezza i 70 anni dalla loro ultima morte previsto dalla legge 52/96. Quinto Motivo: Violazione di legge in riferimento all'art. 191 e ss. c.p.c. in ordine alla omessa disposizione della ctu richiesta per determinare le somme dovute ai ricorrenti dall'anno 1992 ad oggi quali consociati nel pubblico dominio ed impediti al loro sfruttamento, poiché la esclusione della loro qualità di consociati è contraria al fatto accertato irrevocabilmente con sentenza della Corte di Cassazione e quindi la consulenza era imprescindibile ai fini della quantificazione. Sesto Motivo: Violazione di legge in riferimento agli artt. 91 e ss. c.p.c. in punto di attribuzione delle spese di lite agli odierni ricorrenti poiché si è trattato, a tutto concedere, di soccombenza reciproca in quanto la sentenza di annullamento ha accolto un motivo di ricorso ed ha dichiarato assorbiti gli altri dieci, e non li ha rigettati, ed ha rimesso alla Corte di appello la valutazione sulla determinazione delle spese del giudizio di legittimità ma non la loro attribuzione, ed anche nel giudizio di rinvio si è verificato l'accoglimento parziale della domanda in punto di legittimazione attiva. 10. — La ricorrente Eclecta S.r.l. ha così sintetizzato i propri motivi: Primo motivo: Violazione di legge - art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 105 c.p.c. ed all'art. 627 c.p.c. anche in riferimento al preuso dei diritti. Secondo Motivo: Violazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 324 c.p.c. , del dpr 19\79 e della legge 52\1996, laddove ha escluso nel presente giudizio l'efficacia di giudicato della sentenza numero 49783\2009 emessa inter partes dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e di quella numero 30036/2011 in punto di avvenuto accertamento della caduta in pubblico dominio delle opere di W D di cui si discute, nonostante nelle specifiche motivazioni delle due citate sentenze da un lato si esplicitava esattamente: a) che le opere erano cadute in pubblico dominio;
b) che non si applicava l'art. 17 della legge 52/1996;
c) che non fosse applicabile al caso di specie la protezione di cui al d.lgs. numero 154\1997, e dall'altro affrontava e decideva in ben due sentenze irrevocabili inter partes il problema della persistenza del diritto d'autore di cui trattasi, che costituisce proprio il «fatto materiale» da cui discende il diritto al risarcimento del danno richiesto dalla ricorrente. Terzo Motivo: Violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. anche per omessa valutazione di un fatto decisivo in punto di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'intervenuto M per le attività svolte dalla S.r.l. Eclecta, anche in relazione al fatturato della Disney non potendo essere ritenuto il M un consociato in senso stretto nonché alla esercitabilità del diritto di sfruttamento perché dopo la riprotezione dell'anno 1996 esso sarebbe stato coperto dal diritto di autore;
della inimputabilità alla Disney della mancata commercializzazione delle videocassette, essendo la sua condotta circoscritta al legittimo esercizio del diritto di difesa, anche in riferimento alla mancanza di prova dell'esistenza del danno. Dagli atti di causa ed in particolare dalle motivazioni delle tre sentenze della Corte di Cassazione sia in sede penale nel 2009 che in sede civile nel 2011 e nel 2015 emerge invece tutto l'opposto anche alla luce dei pregnanti motivi sul punto comunque esposti dall'intervenuto nell'atto di riassunzione del giudizio a seguito della sentenza di annullamento e di cui la Corte di appello non ha tenuto alcun conto.
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