Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2022, n. 36208
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: LANZETTA GIUSEPPE nato a MONTECORVINO ROVELLA il 05/10/1960 avverso la sentenza del 01/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PSSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVV.TO
BEVACQUA CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO DEL PM FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze assolveva L G dal reato ex artt. 110, 477, 482 e 469, c.p.p. per avere formato o concorso a formare un falso contrassegno per parcheggio invalidi, che gli consentiva di accedere alla ZTL di Firenze e di parcheggiare in piazza Duomo ovvero dal reato di cui all'art. 648, c.p., contestatogli in via alternativa. Il tribunale, premesso che il L ha indebitamente sfruttato il permesso per parcheggio invalidi rilasciato alla moglie per parcheggiare in una zona alla quale non avrebbe potuto accedere e nella quale non avrebbe potuto parcheggiare, riteneva che nel caso in esame nessuna delle ipotesi di reato in contestazione sia configurabile, trattandosi di condotta penalmente irrilevante. Ciò in quanto il contrassegno utilizzato dal L era una semplice fotocopia, "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 472-482, c.p. Rileva, al riguardo il
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PSSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'AVV.TO
BEVACQUA CHIEDE IL RIGETTO DEL RICORSO DEL PM FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze assolveva L G dal reato ex artt. 110, 477, 482 e 469, c.p.p. per avere formato o concorso a formare un falso contrassegno per parcheggio invalidi, che gli consentiva di accedere alla ZTL di Firenze e di parcheggiare in piazza Duomo ovvero dal reato di cui all'art. 648, c.p., contestatogli in via alternativa. Il tribunale, premesso che il L ha indebitamente sfruttato il permesso per parcheggio invalidi rilasciato alla moglie per parcheggiare in una zona alla quale non avrebbe potuto accedere e nella quale non avrebbe potuto parcheggiare, riteneva che nel caso in esame nessuna delle ipotesi di reato in contestazione sia configurabile, trattandosi di condotta penalmente irrilevante. Ciò in quanto il contrassegno utilizzato dal L era una semplice fotocopia, "senza l'attuazione di ulteriori operazioni tese a rendere effettivamente la copia analoga all'originale e con la parvenza di originale".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione per saltum il pubblico ministero presso il tribunale di Firenze, lamentando violazione di legge in riferimento agli artt. 472-482, c.p. Rileva, al riguardo il
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