Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2019, n. 48721
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME OR AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
let-èe/sentite le conclusioni del PG
PAOLO CANEVELLI
Il PG chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. CO TT NO ricorre avverso l'ordinanza del 9/07/2019 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 10 novembre 2018, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, alla quale CO era stato sottoposto in ordine al reato di incendio aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità, ai sensi degli artt. 463 e 61, primo comma, n. 7 cod. pen, commesso il 19 ottobre 2018 in Gela. Il G.i.p. del Tribunale di Gela aveva rilevato che la concessione degli arresti domiciliari non poteva essere disposta ai sensi dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché l'indagato era stato condannato per il reato di evasione il 3 gennaio 2014 dal Tribunale di Siracura, commesso anteriormente al decorso del termine quinquennale previsto. Il Tribunale di Caltanissetta, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha evidenziato che il divieto di concessione degli arresti domiciliari, imposto dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., può essere superato solo quando il fatto di evasione sia di lieve entità e quando il giudice ritenga che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura;
che, nel caso di specie, CO era stato condannato per il delitto di evasione con sentenza divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2014, nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede;
che la difesa non aveva offerto alcuna osservazione circa la lieve entità del reato di evasione commesso (che quindi non poteva considerarsi tale);
che, in ogni caso, le esigenze cautelari emergenti non potevano essere salvaguardate con una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere, poiché, anche se il pericolo di inquinamento probatorio era cessato alla luce della scelta del giudizio abbreviato, tuttavia permaneva inalterato il pericolo di reiterazione del reato, non essendo sufficienti gli elementi dedotti dalla difesa e basati sul mero decorso del tempo.
2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, 275 bis e 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che lo stesso