Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 07366

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2023, n. 07366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07366
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G A nato a CATANZARO il 20/06/1968 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

PIETRO GAETA

Il P.G. si riporta alle conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato V V A del foro di ROMA, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato S S del foro di CATANZARO in difesa di G A che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato, all'esito del giudizio abbreviato, A G alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, ritenendolo responsabile dei seguenti reati: per il delitto di illegale detenzione di parti di arma da guerra, aver detenuto, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all'interno della sua abitazione, un coltello baionetta per fucile da guerra modello Garand, una canna per mitragliatore cal. 1,25 browning tipo guerra, un sistema di puntamento "mirino invernale" per fucile mitragliatore, due scatole di cartucce uso caccia, cal. 16, contenenti 38 cartucce caricare a pallini, quindici cartucce cal. 12, caricate a pallini (capo a);
per il delitto di illegale detenzione di arma clandestina, aver illegalmente detenuto, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all'interno della sua abitazione un fucile modello doppietta con matricola punzonata, con cani esterni - cal. 16 - e canne tagliate (capo b);
per il delitto di ricettazione, per aver ricevuto e/o comunque acquistato il fucile di cui al capo b) e le parti di arma da guerra di cui al capo a), straniere, e dunque illecitamente introdotte in Italia, quindi tutte di provenienza delittuosa (capo c). Fatti commessi in Catanzaro il 1° dicembre 2017. 2. La Corte di appello ha osservato che sono stati riscontrati il perfetto funzionamento e la potenzialità offensiva del materiale balistico in sequestro. Ha quindi aggiunto che l'imputato, che pure si è dichiarato profondo conoscitore di armi, non potette non aver conoscenza della abrasione della matricola del fucile di cui al capo b), che peraltro è arma alterata per via del taglio delle canne. L'imputato, ancora, non ha fornito indicazioni in ordine alla provenienza del coltello baionetta e del mirino;
quanto al fucile di cui al capo b), la dichiarazione di averlo ricevuto in eredità dal padre non ne esclude la responsabilità per il reato di ricettazione, 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di A G, che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha emendato il vizio di nullità di cui è affetta la sentenza di primo grado, che non indica la data di emissione ma soltanto quella di deposito.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Al capo a) il ricorrente è imputato di aver detenuto una sola arma, un coltello baionetta per fucile da guerra modello Garand, che è piuttosto da considerare anch'essa parte di arma. L'obbligo di chiedere al Questore la licenza di collezione sussiste soltanto quando le armi dentute siano in numero superiore ad otto. La conseguenza è che non vi era necessità di licenza del Questore per la detenzione soltanto di un coltello. Manca poi in atti, e ciò al fine di ritenere la sussistenza dell'obbligo di denuncia della detenzione di armi da sparo antiche, artistiche o rare, un qualsiasi elemento dal quale poter ricavare il momento di acquisizione della disponibilità degli oggetti di cui al capo a), posto che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto circa trenta anni prima solo il fucile di cui al capo b) per eredità dal padre.
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