Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2022, n. 23850
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B S, nato a Suzzara il 24.12.1959 avverso la ordinanza in data 16.11.2021 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere D G;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G R, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 16.11.2021 il Tribunale di Trieste, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di circa 37.000 metri di tubi in gomma prodotti da una società turca e destinati alla società Intertraco Italia s.p.a., recanti la stampigliatura "Italy" disposto nei confronti di S B, legale rappresentante della società italiana, indiziato del reato di cui all'art. 517 cod. pen. per immissione in commercioprodotti industriali con indicazioni fallaci sulla loro origine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett.c) cod. proc. pen. riferito all'art. 324 cod. proc. pen. due distinte violazioni di legge commesse nel procedimento di riesame, la prima consistita nella comunicazione dell'istanza di riesame trasmessa dalla cancelleria all'autorità procedente il giorno successivo al suo inoltro avvenuto in data 4.11.2021 via Pec, e la seconda consistita nella trasmissione degli atti del sequestro da parte del Gip al tribunale del riesame tre giorni dopo la ricezione della suddetta comunicazione, ovverosia 1'8.11.2021, e non già il giorno successivo. Lamenta pertanto che l'udienza innanzi al Tribunale del riesame fosse stata fissata oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti previsto ex lege, ovverosia il 16.11.2021 e non già entro il 15.11.2021 con la conseguenza che il difensore, impossibilitato a partecipare a detta udienza, si era visto respingere la richiesta di differimento per legittimo impedimento e si era dovuto far sostituire. 2.2. Con il secondo motivo contesta la riconducibilità della condotta, in relazione al vizio di violazione di legge, alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 4, comma 49 L. 350/2003 in luogo dell'illecito amministrativo di cui al successivo comma 49 bis, rilevando come la dicitura "Italy" impressa sui tubi di gomma, seppur imprecisa non presentasse alcun contenuto ingannevole non comportando alcuna variazione della ragione sociale della società importatrice denominata Interaco Italia e non potendo essere riferita alla provenienza del prodotto in quanto non preceduta dalla locuzione "made in" CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo non può ritenersi fondato. Va infatti rilevato che né la previsione contenuta nell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che impone alla cancelleria di dare immediato avviso all'autorità procedente della richiesta di riesame né il termine ivi previsto, ovverosia "entro il giorno successivo", per la trasmissione degli atti da parte di quest'ultima al tribunale del riesame hanno natura perentoria, a differenza di quanto disposto per le misure cautelari personali dall'art. 309 quinto comma cod. proc. pen. ove la stessa previsione seguita dalla locuzione "non oltre il quinto giorno" comporta che la sua violazione determini, per effetto della trasmissione tardiva degli atti, l'inefficacia dell'ordinanza impugnata. Non potrebbe infatti farsi derivare dalla mancata previsione di alcuna sanzione di decadenza la perentorietà del termine "entro il giorno successivo" che lo stesso legislatore in materia di misure cautelari incidenti sullo status libertatis ha ritenuto estensibile fino a cinque giorni, tenuto conto che quanto alla trasmissione degli atti e alla natura del termine collegato a detta trasmissione con le relative conseguenze, il riesame reale contiene, rispetto al riesame personale, una disposizione autonoma, autosufficiente e, quantunque facente parte del medesimo sottosistema, speciale ratione materiae, cristallizzata nel comma 3 dell'art. 324 cod. proc. pen. il cui termine ("entro il giorno successivo") conserva la sua natura ordinatoria. Deve dunque essere ribadito il principio già affermato da questa Corte secondo il quale in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566;Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Rv. 265571). Di nessuna censura può pertanto ritenersi passibile il procedimento di riesame la cui decisione è stata regolarmente emessa nel termine di dieci giorni decorrenti dal giorno della ricezione degli atti processuali (e non dalla ricezione dell'istanza di riesame), imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt.324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod.proc.pen. (Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Rv. 267593) 2. Quanto al fumus commissi delicti oggetto del secondo motivo, correttamente il Tribunale del riesame ha ricondotto, sulla base delle emergenze indiziarie, il fatto alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 4 comma 49 L.350/2003 (Legge finanziaria 2004). Non può invero non rilevarsi come che la dicitura "Italy" impressa sui tubi presentati in dogana per l'immissione in commercio non costituisce un'indicazione imprecisa o insufficiente circa la provenienza del prodotto, ipotesi nella quale soltanto è ravvisabile l'illecito amministrativo invocato dalla difesa ai sensi del successivo comma 49 bis della medesima norma, inducendo, al contrario, in termini decettivi per il consumatore a ritenere che la produzione dei suddetti beni sia avvenuta in Italia. A tale conclusione conduce, del resto, la stessa previsione della littera legis. Invero l'art. 4 della legge citata prevede al comma 49 (così modificato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, dall'art.
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