Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2010, n. 10506
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Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'ordinanza di cui al quinto comma del citato art. 23, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione "hinc ed inde" prodotta, ritenendola inidonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della "ratio" sottesa alla norma, intesa, in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie. Ne consegue che, ove il provvedimento di convalida risponda a tali requisiti, resta esclusa la possibilità, in sede di legittimità, di sindacarne la fondatezza ovvero la persuasività sotto il profilo della completezza e dell'esattezza, risolvendosi solo la motivazione apparente o comunque avulsa dalle risultanze documentali in un vizio rilevabile in sede di legittimità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. F F M - Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16470-2006 proposto da:
DE GIORGIS GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPEMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PEFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;
- intimati -
avverso l'ordinanza 17/05 del GIUDICE DI PACE di PALESTRINA, emessa il 23 marzo 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. U G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DE POCESSO
G D G proponeva opposizione avverso verbale della Polstrada di Roma nord, emesso nei suoi confronti per violazione del l'art. 142 C.d.S., comma 9, proponendo più motivi di doglianza. Alla prima udienza l'opponente non compariva e il Giudice di pace di Palestrina,con ordinanza in data 23.5.2005, convalidava il verbale opposto, ritenendo che dalla documentazione prodotta, esaminata in relazione alle doglianze del De Giorgis, non risultasse evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso De Giorgis, deducendo, con l'unico motivo in cui il ricorso è articolato, l'omessa motivazione dell'ordinanza di convalida, dato che la adeguatezza del provvedimento opposto era stata riconosciuta unicamente mediante formule di stile;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La 2^ Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria in data 8.5/2.9.2009, rilevando l'esistenza di un contrasto tra l'orientamento che richiede una specifica ed argomentata verifica, alla luce dei motivi di opposizione e della documentazione prodotta, della correttezza del provvedimento impugnato e quello che ritiene invece sufficiente la declaratoria di non manifesta inadeguatezza del provvedimento stesso, senza la necessità di una dettagliata disamina dei motivi di opposizione, sospendendo di decidere, ha rimesso gli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite, cosa che è avvenuta, per cui si perviene all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che, in relazione al contrasto rilevato con l'ordinanza interlocutoria della seconda Sezione civile di questa Corte, viene in esame può essere riassunta nei termini che seguono: "nelle opposizioni a sanzione amministrativa, in caso di mancata comparizione dell'opponente (e del suo procuratore) alla prima udienza senza che sia stato addotto un legittimo impedimento, l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto, di cui alla L. n 689 del 1981, art. 23 deve essere motivata in termini specifici ed
articolati in relazione ai motivi dell'opposizione ed alla documentazione prodotta ovvero è sufficiente che il giudice dia atto di aver valutato la documentazione prodotta e di averne tratto il convincimento della non manifesta inadeguatezza del provvedimento, in relazione alle censure sollevate, senza necessità di una specifica disamina delle doglianze?".
La valutazione della soluzione da adottare non può prescindere dalla descrizione del quadro normativo che regola la materia de qua: la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5 nella formulazione anteriore alle
modifiche operate con il D.Lgs. n 40 del 2006, non applicabile ratione temporis, prevedeva che in caso di mancata, ingiustificata comparizione