Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2024, n. 8579
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Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da: M B Presidente OGGETTO: L C Consigliere rel. risoluzione di R G Consigliere contratto preliminare C B M Consigliere di compravendita C T Consigliere RG. 17440/2019 ha pronunciato la seguente P.U. 7-3-2024 SENTENZA sul ricorso n. 17440/2019 R.G. proposto da: GFP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. C D M, con indirizzo pec carlo.demaio@pec.studiolegaledisabato.com ricorrente
contro
COLAGUORI LUCIANA, c.f. CLGLCN38S64D438F, quale erede di Pasquale D'Onofrio e in proprio, D'ONOFRIO VALERIA, c.f. DNFVLR65C43D708U, quale erede di Pasquale D'Onofrio, D'ONOFRIO MARIO, c.f. DNFMRA63D232D708W, quale erede di Pasquale D'Onofrio, PRI PARTECIPAZIONI REALIZZAZIONI IMMOBILIARI S.R.L., c.f. 03311800159, in persona del legale rappresentante pro tempore, D'ONOFRIO SERENA, c.f. DNFSRN65R63D612H, D'ONOFRIO MONICA, c.f. DNFMNC62C71F8390, VANNINI ROBERTA, c.f. VNNRRT38P54D612N, CASTALDO ANDREA, c.f. CSTRNDR54P13D789V, CASTALDO ENRICO, c.f. CSTNRC59R08D789C, CASTALDO TERESA, c.f. CSTRSS58D68D789C, CASTALDO AGAR, c.f. Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 CSTGRA61B41D789Q, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Spena, elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Tatiana Tarli, nel suo studio in via della Bella Villa n. 66/D controricorrenti ricorrenti incidentali nonché
contro
NEGRO MARIO, c.f. NGRMRA33S04H501B, BUSCAINO MARIA, c.f. BSCMRA36E45D612C, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ruggiero e dall'avv. Chiara Silvestri, elettivamente domiciliati in Roma presso l'avv. Carlo Srubek Tomassy nel suo studio in via Caio Mario n. 27 controricorrenti ricorrenti incidentali nonché
contro
TECNOCOSTRUZIONI – COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., c.f. 07333270630, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Guido, elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Giuseppe Galgano nel suo studio in viale Mazzini n. 142 controricorrente nonché
contro
PANICO MICHELE, PANICO SALVATORE, CASTALDO MARIA intimati avverso la sentenza n. 1910/2018 della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 26-4-2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-3- 2024 dal consigliere L C, 2 Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 udito il Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo di ricorso principale e per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso incidentale degli eredi di Pasquale D'Onofrio più altri, per l'accoglimento dell'ultimo motivo di ricorso incidentale di N e B, rigettati o assorbiti gli altri motivi, uditi l'avv. Massimiliano Russo per delega del difensore per la ricorrente, l'avv. Angelo Spena per i controricorrenti ricorrenti incidentali eredi D'Onofrio e altri, gli avv. Chiara Silvestri e Vincenzo Ruggiero per i controricorrenti ricorrenti incidentali N e B FATTI DI CAUSA 1.Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5-9-2008 avanti il Tribunale di Napoli Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. ha esposto che con contratto preliminare 31-1-2006 si era impegnata ad acquistare, per sé o per persona da nominare, le quote societarie di Tirrena Immobiliare s.r.l. da Pasquale D'Onofrio, M N, M B, Luciana Colaguori, Monica D'Onofrio, Serena D'Onofrio, Roberta Vannini, P.R.I. Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Lucia D'Errico, Teresa Castaldo, Agar Castaldo e Maria Castaldo;
aveva versato a titolo di caparra confirmatoria la somma complessiva di Euro 576.000,00, aveva designato quale acquirente ai sensi dell'art. 1402 cod. civ. Italcost s.r.l., Italcost s.r.l. aveva versato l'importo di Euro 1.000.000,00 a integrazione della caparra confirmatoria e non aveva provveduto a restituire la somma di Euro 576.000,00, per cui ha chiesto che fosse ingiunto a Italcost s.r.l. il pagamento di tale somma. Il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto ingiuntivo n. 8114/2008, condannando Italcost s.r.l. a pagare a Tecnocostruzioni- Costruzioni Generali s.p.a. la somma di Euro 576.000,00. 3 Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 Italcost s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e alla causa è stata riunita la causa proposta dalla stessa Italcost s.r.l. nei confronti dei promittenti venditori e di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e la restituzione del doppio della caparra versata per l'importo di Euro 2.000.000,00, nonché in via subordinata per ottenere l'annullamento del contratto perché viziato da errore del consenso e la restituzione della caparra. Italcost s.r.l. ha lamentato l'inadempimento dei promittenti venditori, in quanto il patrimonio della società Tirrenia Immobiliare s.r.l., le cui quote erano oggetto di cessione, costituito esclusivamente da terreno con sovrastanti ruderi in Comune di Formia, risultava di minore valore rispetto a quanto indicato nel contratto preliminare;
ha sostenuto che la variazione era conseguente all'approvazione di una convenzione di lottizzazione diversa da quella originaria, in quanto la delibera n. 118/2000 del Comune di Formia era stata annullata ed era stata approvata la nuova delibera n. 32/2007 che aveva comportato parziale modifica della destinazione urbanistica dell'unico immobile di Tirrenia Immobiliare s.r.l.;
ha lamentato altresì che la superficie dell'immobile era inferiore a quella indicata dai promittenti venditori. Si sono costituiti i promittenti venditori Pasquale D'Onofrio, M N, M B, Luciana Colaguori, Monica D'Onofrio, Serena D'Onofrio, Roberta Vannini, P.R.I. Partecipazioni Realizzazioni Immobiliari s.r.l., nonché Andrea Castaldo, Enrico Castaldo, Teresa Castaldo, Agar Castaldo in proprio e nella qualità di erede di Lucia D'Errico, chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per la mancata stipulazione del contratto definitivo imputabile alla promissaria acquirente nel termine pattuito, da ritenersi essenziale. 4 Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 2.Con sentenza n. 13537/2014 depositata il 15-10-2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori proposta da Italcost s.r.l., ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente proposta dai promittenti venditori, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha accolto la domanda di Italcost s.r.l. di annullamento del contratto per errore, condannando i promittenti venditori alla restituzione della somma di Euro 1.000.000,00 a favore di Italcost s.r.l. e di Euro 576.000,00 a favore di Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a.
3.Avverso la sentenza hanno proposto appello con unico atto tutti i promittenti venditori a eccezione di Maria Castaldo, la quale ha proposto separato appello poi riunito. Si sono costituiti Michele Panico e Salvatore Panico, nella qualità di ex soci di Italcost s.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 8-7-2013. Si è costituita con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. GFP s.r.l. in qualità di cessionaria del credito di Italcost s.r.l. riconosciuto dalla sentenza di primo grado nell'importo di Euro 1.000.000,00, proponendo appello incidentale. A sua volta Tecnocostruzioni Costruzioni Generali s.p.a. ha proposto appello incidentale. Con sentenza n. 1910/2018 depositata il 26-4-2018 la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente accolto gli appelli dei promittenti venditori, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Italcost s.r.l., poi GFP s.r.l., e la domanda di annullamento del contratto preliminare, confermando il decreto ingiuntivo e disponendo la restituzione ai promittenti venditori di quanto da loro eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado;
ha rigettato l'appello incidentale di GFP s.r.l.;
ha condannato GFP s.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi a favore di 5 Numero registro generale 17440/2019 Numero sezionale 719/2024 Numero di raccolta generale 8579/2024 Data pubblicazione 29/03/2024 Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali s.p.a. e ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi tra tutte le altre parti. La sentenza in primo luogo ha rigettato l'appello dei promittenti venditori laddove chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, escludendo che sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto preliminare in ragione del mancato rispetto da parte della promissaria acquirente di termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, in quanto il contratto preliminare non prevedeva termine essenziale. La sentenza di seguito ha rigettato l'appello incidentale di GFP s.r.l. che chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori. Ha considerato che il preliminare indicava l'estensione del terreno per circa mq. 24.000 e che la convenzione di lottizzazione approvata con deliberazione comunale n. 118/2000 indicava una superficie totale di mq. 24.302;
ha dichiarato che la riduzione dell'estensione di alcune particelle per un'area complessiva di mq. 317, quale conseguenza di vicende espropriative precedenti al preliminare, non incideva sulla complessiva estensione