Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2018, n. 30118

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2018, n. 30118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30118
Data del deposito : 21 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento