Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22672
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV LG nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito, in sostituzione del difensore della ricorrente, avv. GIOVANNI BOSCO, l'avv. LOREDANA TULINO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20 giugno 2022. Con tale decreto era stato disposto il sequestro preventivo di sette automezzi intestati alla società Rismondo s.r.I., della quale la ricorrente era amministratore, nonché di somme giacenti su conti intestati alla medesima OV, alla predetta società, e ad altri conti, intestati a società e persone fisiche, sui quali la stessa aveva delega ad operare.
2. Avverso la richiamata ordinanza l'indagata — destinataria di misura cautelare in carcere per gli stessi fatti e attualmente in stato di detenzione - ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Giovanni Bosco, articolando due motivi di impugnazione, separatamente denominati ma affrontati in maniera unitaria nel ricorso medesimo. In particolare, per un verso, la OV ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 416 cod.pen. e 216 e ss. I.fall. in relazione all'ipotesi di bancarotta delle società Gateimpex, Consorzio Lombardia Expo, Unica Logistica Scarl, nonché degli artt. 40, comma 2, 81, comma 2, e 110 cod.pen., e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 273, comma 1, cod.proc.pen. Per altro verso, la ricorrente ha lamentato violazione o falsa applicazione dell'art. 61-bis cod.pen. rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei sui confronti in relazione alle somme giacenti sui conti ad essa direttamente intestati nonché su quelli intestati al figlio minorenne. Nell'illustrazione congiunta dei motivi di ricorso la ricorrente evidenzia che il provvedimento impugnato è carente di qualsivoglia motivazione quanto al collegamento delle somme sequestrate con le ipotesi contestate nel capo di imputazione. Ciò, in primis, con riferimento al sequestro degli importi sui conti del figlio minorenne poiché ogni prelievo deve essere autorizzato dal giudice tutelare e, più in generale, quanto all'assenza degli elementi dai quali sarebbe ritraibile un fumus concreto circa la propria responsabilità rispetto all'ascritto ruolo di partecipe dell'associazione finalizzata al depauperamento di società attraverso evasione di imposte e contributi. Sotto quest'ultimo profilo, la ricorrente sottolinea che l'unica società della quale è amministratrice, ossia la società Rismondo s.r.I., alla data del sequestro era in attivo e solo a causa della misura reale era stata posta in condizioni